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Concorso 1598 Allievi carabinieri, inidoneo prove fisiche: come contestare l’esclusione

Concorso 1598 Allievi carabinieri prove fisicheIl ministero della Difesa ha indetto un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri, divenuti infine 2727, in ferma quadriennale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 marzo.

In questi giorni si stanno svolgendo le prove di efficienza fisica e gli accertamenti sanitari e attitudinali. Tali accertamenti hanno avuto la durata di 4 giorni, terminati i quali la commissione ha provveduto alla valutazione dei titoli.

Diversi candidati che non hanno ottenuto l’idoneità, si sono rivolti al nostro studio al fine di conoscere se i motivi dell’esclusione potessero essere contestati davanti al Giudice amministrativo. Ebbene, diverse segnalazioni ricevute hanno dimostrato come le esclusioni stabilite dalla commissione esaminatrice risultavano irrazionali e, pertanto, sindacabili in sede giurisdizionale. Ad ogni modo, è necessario valutare ogni singola esclusione per determinare se proporre un ricorso al Tar per ottenere l’ammissione alla successiva fase concorsuale.

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1598 allievi carabinieri, le prove fisiche

Per le prove di efficienza fisica i concorrenti convocati hanno dovuto obbligatoriamente effettuare una corsa piana di mille metri, piegamenti sulle braccia e salto in alto. In aggiunta alle prove obbligatorie, i candidati hanno potuto eseguire delle prove aggiuntive facoltative, ovvero trazioni alla barra o salto in lungo.

In via generale, è possibile offrire ai candidati dei principi validi e applicabili alle prove di efficienza fisica per consentire ad ognuno una prima valutazione sulla legittimità (o illegittimità) del giudizio stabilito dalla commissione

Le prove di efficienza fisica nella giurisprudenza amministrativa

La giurisprudenza amministrativa ha più volte trattato l’argomento definendo i contorni e le finalità delle prove di efficienza fisica. Ad esempio, nel caso di un candidato che ha ottenuto due sufficienze su tre, il Giudice amministrativo ha offerto delle linee guida che le commissioni dovrebbero rispettare nel giudizio di idoneità:

  • Finalità della prova fisica: “la caratteristica delle prove fisio-attitudinali è quella di verificare il possesso in capo a un concorrente di una buona complessione fisica, nonché di qualità e attitudini fisiche ritenute necessarie ai fini dell’espletamento delle funzioni e dei compiti della qualifica per cui si concorre”.
  • Sulla soglia predefinita dall’amministrazione per l’ottenimento dell’idoneità: “trattandosi di esercizi di preparazione atletica, come la corsa, le flessioni e il salto, non vi è una soglia oggettiva e precisamente individuabile al di sotto della quale l’esercizio è da ritenersi insufficiente…il giudizio di idoneità deve valutare nel loro insieme le prestazioni del concorrente e motivare, sia pur sommariamente, l’esclusione o la ammissione di esso e, in presenza di situazioni che possono dare adito a valutazioni ambivalenti e contrastanti, il giudizio deve motivare in modo adeguato e non generico le ragioni della valutazione negativa”.
  • Sui fattori momentanei – come lo stato di salute – che entrano in gioco durante la prova:  “nel caso di specie, il giudizio negativo sulla idoneità fisica della ricorrente è viziato da carenza di motivazione, atteso che esso non tiene in nessun conto il dato evidente che una prova come il salto in alto, per la sua specificità, richiede non solo il possesso di un accettabile stato di salute e di integrità fisica, ma anche di una speciale agilità, nonché destrezza, la quale può essere ridotta o compromessa da uno stato di malore temporaneo, come quello dal quale era affetta la ricorrente al momento della prova”.

Secondo i Giudici del TAR, l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto motivare meglio la propria decisione sull’inidoneità del candidato, benché avesse superato due dei tre esercizi e avesse mancato di poco il salto in alto, nonostante le condizioni fisiche non ottimali.  In seguito al giudizio, la ricorrente è stata ammessa a sostenere le successive fasi concorsuali.

Ti ricordiamo che hai 60 giorni per proporre ricorso dal momento della esclusione, dunque bisogna agire tempestivamente.

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Per avere maggiori informazioni scrivi a [email protected] o compila il nostro form “Raccontaci il tuo caso“, inviando copia del provvedimento di esclusione.

09/10/2017

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