La legge 107, anche dopo un’analisi attenta e ponderata, presenta ancora sorprese ed elementi di interesse, degni di approfondimento.
Per esempio, le questioni relative alla valutazione dei docenti e dei nuovi compiti dei dirigenti scolastici sono state attentamente valutate ma poco o nulla si è detto sugli aspetti formali o precedurali relativi a tale materia. Occorre dare uno sguardo al testo del comma 196: “sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.
Stante questo comma, c’è da chiedersi su quali elementi si possa basare un accordo fra sindacati e Ministero relativamente alla mobilità del personale docente.
Invero, se si legge attentamente il comma 108 sul piano straordinario di mobilità, le procedure sono definite in modo piuttosto minuzioso. E il comma 73 recita precisamente che “dall’anno scolastico 2016/17 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”.
Difficile, quindi, che un accordo sindacale possa smentire tali principi.
Allo stato attuale, la soluzione potrebbe consistere nel tirare per le lunghe tutta la procedura in modo da rinviare il più possibile la creazione degli ambiti. E, in assenza di ambiti, bisognerà necessariamente fare riferimento alle precedenti regole.
Appare, al contrario, poco plausibile l’ipotesi paventata qualche giorno fa dai sindacati, secondo cui al Ministero si sarebbero resi conto della esigenza di percorrere la via contrattuale per porre rimedio alle storture più evidenti della legge.
Oggi le parti si incontreranno nuovamente per capire in che modo procedere.
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11/01/2016