Può il sonno profondo dovuto all’assunzione di farmaci determinare una condanna per evasione? Pare di sì, parola della Cassazione. Con la sentenza n. 1071 dell’8 gennaio 2016 (dep. 13 gennaio), infatti, la VI Sezione penale ha confermato il verdetto emesso dai giudici di merito (annullando la sentenza solo limitatamente alla determinazione della pena) che hanno condannato per evasione un uomo agli arresti domiciliari che non ha risposto al citofono perché alle 3,45 del mattino dormiva di un sonno profondissimo per effetto dell’assunzione di farmaci.
Così facendo, l’imputato si sarebbe sottratto «volontariamente allo stato di detenzione personale e alla costante e immediata possibilità di controllo da parte della polizia giudiziaria», integrando, dunque, gli estremi del delitto di cui all’art. 385 c.p.. Infatti – ricordano i giudici di legittimità – il reato di evasione «è sostenuto dal dolo generico, caratterizzato dalla consapevolezza dell’agente di allontanarsi dal luogo di detenzione in assenza della necessaria autorizzazione». E, secondo la Corte, il difetto della consapevolezza di essersi sottratto alla misura ed ai connessi controlli non sarebbe stato provato congruamente nel caso di specie, reputando inidonea ai fini probatori una certificazione medica circa lo stato patologico dell’imputato e gli effetti della terapia sostenuta prodotta successivamente all’episodio contestato.
Articolo a cura dell’Avv. Andrea Merlo
19/04/2017