Con la sentenza 14 Gennaio 2016, i Giudici di Palazzo Spada si sono soffermati sul cosiddetto DASPO, cioè il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, irrogato ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, della Legge n. 401/1989. Tale norma disciplina il comportamento di chi “…supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco […]“. Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla illegittimità (o meno) di un divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in mancanza di un effettivo scavalcamento di recinzione dell’impianto.
E’ stato deciso che deve applicarsi l’articolo sopra citato solamente nell’ipotesi in cui vi sia un effettivo scavalcamento o superamento di un ostacolo materiale, con la conseguenza che, in mancanza di un’ idonea prova che attesti lo scavalcamento o il concreto tentativo di scavalcamento della recinzione, il provvedimento eventualmente irrogato deve ritenersi illegittimo in quanto basato su un presupposto insussistente.
Nel caso di specie, invero, l’appellante aveva sostenuto, con argomentazioni ritenute fondate in punto di fatto dal Consiglio di Stato, di non aver oltrepassato il settore nel quale erano ospitati i tifosi della sua squadra, ma di essere salito per pochi secondi sulla vetrata di plexiglass che separava detto settore dalla zona interdetta ai tifosi e presidiata dagli stewards.
Inoltre, il soggetto dichiarava di aver invitato un tifoso della squadra avversaria ad allontanarsi da quella parte presidiata dagli addetti alla sicurezza e di essersi poi posto al riparo volontariamente, senza partecipare in alcun modo agli atti di violenza che hanno visto contrapporsi le tifoserie.
Articolo a cura dell’Avv. Giuseppe Saeli
21/01/2016