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Espulso dall’accademia Navale per tasso alcolico superiore ai limiti: fa ricorso ed ottiene il reintegro

2585943-accademia1Importante decisione del Tar Lazio (sent. n. 639/2016), relativa ad un ricorso proposto avverso l’espulsione decretata dall’Accademia Navale di Livorno nei confronti di un frequentatore del corso del ruolo normale dello Stato Maggiore.

Il ricorrente veniva espulso dalla Accademia in quanto, dopo un incidente stradale, gli veniva riscontrato dalla polizia municipale di Livorno un tasso alcolico pari a 0,87 g/l.

Contro il provvedimento di espulsione veniva proposto ricorso dagli Avvocati Leone e Fell. Tra i principali motivi dell’azione vi è stata la violazione e falsa applicazione dell’art. 599, comma 1, lettera D) del DPR n. 90/2010. Il ricorrente, infatti, ha sostenuto che ai sensi del richiamato art. 599, comma 1, lettera d), ai fini dell’espulsione fosse necessario l’accertamento dell’abuso di alcol, circostanza che non è stata dimostrata dall’intimata Amministrazione.Inoltre, nel provvedimento impugnato l’Amministrazione, senza procedere autonomamente ad alcun accertamento diagnostico, ha affermato che il ricorrente è stato sottoposto ad esami per l’abuso di alcol che hanno dato esito positivo. Ciò, in sostanza, solo sulla base dell’esame spirometrico svolto dalla polizia municipale di Livorno.

Peraltro, è indispensabile precisare come la sanzione dell’espulsione sarebbe stata comunque sproporzionata in relazione alla gravità del fatto verificatosi e alla condotta precedente del ricorrente (mai risultato destinatario di sanzioni gravi).

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 dicembre 2015.

abfa249a-6a8b-4860-ad36-cab397387e96and_1739-2MediumI Giudici hanno dato ragione ai nostri rilievi, affermando che “l’art.599, comma 1, lettera D) del DPR n. 90/2010 (regolamento del codice dell’ordinamento militare), prevede che ai fini dell’espulsione dei frequentatori dell’Accademia sia necessario che l’Amministrazione accerti la condizione di abuso di alcol da parte dei soggetti interessati.

Orbene, nel caso di specie l’accertamento dell’assunzione di alcol oltre i limiti previsti dal codice della strada è stato effettuato in modo episodico dalla polizia municipale di Livorno in seguito all’incidente stradale occorso al ricorrente.

Nessun atto di accertamento autonomo è stato invece svolto dall’intimata Amministrazione la quale avrebbe potuto verificare, con le metodologie diagnostiche disponibili, se lo stesso ricorrente fosse nella condizione prevista dalla richiamata disposizione, cioè dedito all’abuso di alcol.

In sostanza, il verificarsi occasionale del superamento dei limiti alcolici posti dal codice della strada, pur essendo suscettibile di costituire un fatto sanzionabile disciplinarmente (cfr. punto 3 del regolamento di disciplina: comportamento in contrasto con le norme di condotta stradale) non può ritenersi condizione sufficiente, in assenza di un comprovato abuso di sostanze alcoliche, per la più grave sanzione dell’espulsione.”

22/01/2016

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