Ancora una volta torniamo a parlare di Graduatorie Ad Esaurimento: sembra, infatti, che tutti i docenti precari che aspirino ad un’immissione in ruolo non possano vedere fine al loro calvario.
La scorsa settimana abbiamo affrontato l’annosa vicenda dei docenti in possesso di un diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, per i quali il nostro studio sta predisponendo degli appositi ricorsi (clicca qui per leggere l’articolo).
Oggi, invece, affronteremo la diversa questione di quei docenti che, al momento della trasformazione delle Graduatorie permanenti in Graduatorie ad esaurimento – per le quali è esclusa la possibilità di inserimento dei nuovi abilitati – intervenuta a seguito della L. 296/2006, risultavano già inseriti nelle suddette graduatorie, salvo poi essere cancellati dalle stesse per il mancato invio della domanda di aggiornamento della propria posizione.
Tale cancellazione risulta illegittima, anche alla luce di numerose sentenze del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Tale cancellazione, ad avviso del MIUR, trova, infatti, giustificazione nella disciplina dettata dalla L. 143/2004 ai sensi della quale “Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti […] avviene su domanda dell’interessato”.
La tesi del MIUR è stata sconfessata da numerose pronunce del Giudice del Lavoro, ad avviso del quale “Orbene non essendo più previsto l’inserimento di nuovi docenti dopo l’approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2006/2007 e successivi, non può più trovare applicazione una norma che consentiva la formazione di graduatorie nominative sempre diverse all’inizio di ogni anno scolastico, anche per effetto di cancellazioni e reinserimenti, ne è consentito continuare ad applicare norme relative a graduatorie che, con effetto dall’entrata in vigore della legge n. 296/2006, sono state “trasformate” in graduatorie ad esaurimento, immodificabili nominativamente e soltanto aggiornabili in base al punteggio eventualmente maturato dai docenti nel corso degli anni” (Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, Sent. 47320 del 19 novembre 2015).
Per questo motivo abbiamo deciso di proporre ricorso, al fine di consentire a tutte le migliaia di docenti ingiustamente cancellati dalle Graduatorie ad esaurimento il reinserimento nelle stesse. Riteniamo, infatti, che i docenti in possesso dei requisiti sopra citati debbano necessariamente essere reinseriti in Graduatoria. Escludere tale ammissione, invero, equivale a non riconoscere il loro diritto.
Ecco perché, sulla base delle recenti pronunce del Giudice del Lavoro, abbiamo predisposto un’azione legale volta a consentire il reinserimento in Gae di tutti i docenti ingiustamente cancellati dalle stesse. Per aderire al ricorso potete scaricare la modulistica cliccando qui.
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Articolo a cura del Dott. Marco Cassata
01/03/2016