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Intervento medico eseguito in ritardo: l’ospedale è tenuto al risarcimento

(Da Norma.dbi.it)

10988486_1533178570280722_3050298689602970366_nOve si dia conto della frequenza statistica dell’eventuale esito negativo in caso di intervento eseguito in emergenza chirurgica o anche solo nelle 24 ore e siano verificate tutte le circostanze del caso concreto (individuazione del cd. “punto zero”, chiarezza della sintomatologia sin dal momento del ricovero, ritardo nell’iter diagnostico e nel conseguente intervento chirurgico) e l’intervento, venga eseguito più di 48 h. dopo il ricovero e, quindi, ben oltre il timing ottimale, sussiste la responsabilità dell’ospedale essendo stato negato al paziente l’accesso a quella “elevata probabilità” di guarigione del tutto esente da postumi, che, in caso di tempestivo intervento, avrebbe avuto.

E’ quanto stabilito dalla Terza Sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza 19 gennaio 2016, n. 768.
A tal fine, la Corte ha richiamato taluni consolidati principi giurisprudenziali in materia di causalità per fatto omissivo in materia di attività sanitaria.
In particolare, dopo aver distinto l’accertamento del nesso causale in sede penale (“oltre ogni ragionevole dubbio”) da quello in sede civile (“più probabile che non”), ha affermato che l’ultimo criterio legato alla “certezza probabilistica” non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma va verificato riconducendo il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica).
In questa linea, la Corte di Cassazione ha ribadito che nell’ambito dell’azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni c.d. “di comportamento” coincidenti con quelle tradizionalmente definite di mezzi, è la condotta del debitore ad essere dedotta in obbligazione – non qualunque inadempimento, ma solo quello, per così dire, “vestito”, ovvero astrattamente efficiente alla produzione del danno.

(Adriana Costanzo per Norma.dbi.it)

19/04/2017

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