(Da norma.dbi.it)
La fattispecie di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 è reato di pericolo e non di danno, con diversa incidenza sul momento consumativo.
Non si arresta la fervida attività della Cassazione in ambito penal-tributario. (clicca qui per leggere il contributo da Norma)
Protagonista è, nella vicenda in questione, il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
Ad avviso dei giudici di legittimità, diversamente dall’abrogata fattispecie di cui all’art. 97, comma sesto, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il reato in esame – integrato dall’uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, delle sanzioni e relativi interessi – costituisce fattispecie tipicamente di pericolo, non di danno.
Conseguentemente, la consumazione del reato si protrae per tutto il tempo in cui vengono posti in essere atti idonei a pregiudicare l’adempimento dell’obbligazione tributaria, indipendentemente dalla realizzazione del fine programmato dal debitore o dal successivo pagamento dell’imposta.
Pertanto, nel caso di specie, l’annullamento della cartella esattoriale non esclude la rilevanza penale della condotta ascritta.
(Antonella Ciraulo per Norma.dbi.it)
11/02/2016