(Da Norma.dbi.it)
Ad avviso della Cassazione il canone Rai va corrisposto anche quando è stato richiesto l’oscuramento delle reti e si dichiari di non aver utilizzato il televisore poiché rotto.
Nell’ordinanza 1 febbraio 2016 , n. 1922 (clicca qui per leggere NORMA), i Giudici di legittimità hanno avuto cura di precisare che, secondo la disciplina del canone radiotelevisivo dettata dal regio decreto-legge n. 246/1938, l’obbligo di versare il canone Rai non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che lega il contribuente all’azienda che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo.
Esso, invero, costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio. La richiesta di oscuramento dei canali, dunque “non rientra nel novero dei fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone previsti dall’art. 10 del suddetto regio decreto-legge”.
(Adriana Costanzo per Norma.dbi.it)
04/03/2016