(Da Norma.dbi.it)
Con la sentenza 29 febbraio 2016 , n. 8275 la Corte di legittimità ha affermato che, ai fini dell’individuazione dell’autore del reato di diffamazione commesso tramite internet – in particolare, attraverso uno scritto su un blog – è idoneo l’indirizzo IP collegato all’utenza telefonica dell’imputato.
I giudici hanno, altresì, rilevato che non vale ad escludere tale idoneità l’ipotesi sostenuta dalla difesa del c.d. furto di identità da parte di un terzo del tutto imprecisato che, nei pressi dell’abitazione dell’imputato, avrebbe sfruttato la rete wireless, in un momento, coincidente con il tempus commissi delicti, in cui il predetto imputato, e comunque nessuno all’interno dell’abitazione, stava operando al computer.
Infatti, ad avviso della Corte, la difesa avrebbe dovuto fornire una prova concreta di tale ipotesi alternativa che, invece, nel caso di specie, è risultata del tutto ipotetica ed inverosimile, se non addirittura irreale.
(Antonella Ciraulo per Norma.dbi.it)
18/03/2016