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Acquisto immobile in Edilizia popolare, restituzione somme indebitamente pagate

La Corte di Cassazione conferma il diritto alla restituzione del maggior prezzo versato in caso di acquisto di immobili di edilizia economica popolare!

Mutuo-prima-casa-agevolazioni-Ritorniamo a parlare della campagna legale in materia di edilizia economica popolare. L’azione legale è rivolta a tutti coloro che hanno acquistato un immobile, costruito in regime di Edilizia economica popolare ex l. 865/1971, a prezzo di mercato e, quindi, superiore a quello previsto dalla convenzione originaria. Aderendo alla campagna proposta dallo Studio legale Leone-Fell & Associati e dall’avv. Ciro Coticelli,  sarà possibile accertare la nullità delle pattuizione, nella compravendita immobiliare, di un prezzo superiore a quello dovuto per legge ed ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate.

Con l’interessante sentenza n. 21 del 3.1.2017, la Corte Suprema di Cassazione torna ad affermare, in maniera quantomai chiara, “il diritto degli acquirenti ad ottenere la restituzione del maggior prezzo versato rispetto a quello massimo di cessione”.

Nel caso di specie gli attori, avendo acquistato un appartamento rientrante nella cd. Edilizia popolare, agivano in giudizio chiedendo la restituzione della differenza tra la somma di euro 205.434,43 e quella 108.4343,43 calcolata sulla scorta di quanto disposto della Convenzione ex l.865/1971.

Tanto chiedevano sottolineando come il vincolo di prezzo dovesse rimanere fermo anche per le vendite successive alla prima.

La Corte di Cassazione, nel richiamare la sentenza a SS UU n. 18135/15, ha affermato i seguenti principi:

il vincolo del prezzo previsto dalla L. n. 865 del 1971, art. 35, non è stato soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare, previsto dalla L. n. 179 del 1992, art. 23, ed anzi segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita;

– in virtù del D.L. n. 70 del 2011, conv. nella L. n. 106 del 2011 che ha aggiunto alla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 49 il comma 49 bis, la possibilità dunque di rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo è subordinata a tre presupposti:

  • decorso di almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento;
  • richiesta del singolo proprietario;
  • determinazione della percentuale del corrispettivo, calcolata secondo parametri legali da parte del Comune.

Conclude, quindi, la Corte di Cassazione che “Nel caso di specie, non essendo venuto meno il vincolo, deve dunque applicarsi ex art. 1339 c.c., il prezzo vincolato, con la conseguente nullità ex art. 1419 c.c., comma 2, della sola clausola negoziale contenente il prezzo difforme (Cass. 3018/2010). Da ciò deriva altresì il diritto degli acquirenti ad ottenere la restituzione del maggior prezzo versato rispetto a quello massimo di cessione”.

Come rilevato nei precedenti articoli, insomma, l’esperimento dell’azione di restituzione non mette in alcun modo in pericolo il diritto di proprietà dei nostri clienti e può portare alla restituzione di somme illegittimamente versate (come nel caso della sentenza in commento) di oltre 100.000,00 euro!!

Per aderire all’azione legale e per conoscerne i costi e le modalità clicca qui

07/06/2017

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