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Appello tardivo, l’avvocato è tenuto a risarcire i danni al cliente

Appello tardivoAppello tardivo, l’avvocato è tenuto a risarcire i danni al cliente

L’avvocato che propone tardivamente appello contro la sentenza di condanna del proprio assistito sarà tenuto a risarcire il cliente della sofferenza patita a causa della maggior pena detentiva inflittagli.

Appello tardivo, le preclusioni per l’imputato

Il ritardo nell’impugnazione, infatti, preclude all’imputato la possibilità di chiedere il patteggiamento e godere della conseguente riduzione di pena, nonché degli ulteriori benefici di legge.

Se non v’è dubbio che tale condotta negligente sia fonte di responsabilità professionale dell’avvocato, in virtù dell’art. 1176, co. 2, c.c., più complessa è la questione connessa alla qualificazione del danno risarcibile al cliente.

Appello tardivo, la sentenza della Cassazione

Proprio con riferimento a questo profilo la Cassazione , con la sentenza n.12280/2016, enuncia un importante principio di diritto, stabilendo che, in simili fattispecie, il danno non patrimoniale patito dall’assistito consiste nella sofferenza connessa al protrarsi della detenzione a causa dell’errore del professionista.

Tuttavia, censurando le argomentazioni della Corte d’Appello, i giudici di legittimità escludono che si possa parlare di danno da ingiusta detenzione, trattandosi comunque di casi in cui l’imputato è stato condannato per gravi reati a seguito di duplice grado di giudizio. Si tratta, dunque, di una detenzione pienamente legittima, ma resa più lunga dalla tardività dell’impugnazione.

Appello tardivo, le ragioni della Suprema Corte

Per tali ragioni, conclude la Suprema Corte, il danno non può essere liquidato applicando automaticamente i criteri previsti per le ipotesi di ingiusta detenzione e non può che calcolarsi in via equitativa, tenendo conto di tutte le peculiarità del caso di specie, quali ad esempio l’effettiva durata della pena, i fatti di reato commessi, la situazione personale del reo.

Articolo a cura del Dott. Alessandro Re

18/07/2016

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