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ATA, ricorso per l’inserimento in I fascia nelle G.P.P del personale delle scuole paritarie

ATA, Ricorso per l’inserimento in I fascia nelle Graduatorie Permanenti Provinciali del personale che ha prestato servizio nelle scuole paritarie

scuola-banchi-libri_980x571Come vi abbiamo già annunciato (clicca qui per leggere l’articolo), il MIUR con nota n. 8654 del 28/02/2017 ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali “ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21”.

Detti bandi sono, dunque, finalizzati all’inserimento e all’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali, dei profili A e B del personale ATA, con 24 mesi di anzianità servizio.

Successivamente all’emanazione dei diversi bandi da parte Uffici Scolastici Regionali, tuttavia, è emerso che gli stessi si palesano illegittimi sul fronte del riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie.

Più in particolare, ai fini dell’inserimento in prima fascia nelle Graduatoria Permanenti Provinciali, i bandi regionali hanno previsto che per essere ammessi al concorso i candidati, oltre ad “essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale per cui si concorre”, devono altresì possedere un’anzianità di almeno due anni di servizio effettivo prestato (di ruolo o non di ruolo) presso scuole statali e/o presso Enti Locali (i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale ATA).

Personale Ata, ancora illegittimità

Martello-della-GiustiziaAncora una volta, dunque, viene illegittimamente escluso dalla prima fascia il personale ATA che ha la medesima anzianità di servizio, maturata tuttavia nelle SCUOLE PARITARIE.

Tale disposizione opera un’evidente disparità di trattamento, avvantaggiando ingiustamente il personale ATA che ha prestato servizio nelle scuole statali a scapito di coloro che hanno svolto analogo servizio presso le scuole “paritarie”.

E’ evidente, dunque, che tale disparità di trattamento violi espressamente il fondamentale “Principio di uguaglianza” garantito dalla nostra Carta Costituzionale, considerato che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste nella natura del servizio, ma riguarda esclusivamente il tipo di istituto in cui è stato reso.

Ed ancora, il MIUR continua a violare la Legge 62/2000, che ha introdotto nel nostro ordinamento “la parità tra scuola pubblica e scuola privata”.

Per tali motivi, lo studio legale Leone-Fell & associati ha deciso di tutelare questi soggetti, predisponendo un’azione legale specifica e apposita.

Personale Scolastico, le ordinanze del Consiglio di Stato

Del resto, il Consiglio di Stato, con diverse ordinanze cautelari rese nello scorso mese di marzo, ha accolto gli appelli cautelari presentati dal nostro staff legale in riferimento al riconoscimento, in capo ai docenti, del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie per violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015, del D.M. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.

Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito dai predetti bandi, continuando così ad arrecare pregiudizio al personale ATA che ha prestato servizio nelle scuole paritarie.

Clicca qui per aderire al ricorso.

Approfondimento a cura dell’Avv. Maria Saia

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10/04/2017

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