Bonus assunzioni: no per il datore che viola le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori!
Le violazioni accertate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori costituiscono causa di revoca dell’agevolazione del credito di imposta, previsto dalla L. n. 388/2000, art. 7 per l’incremento occupazionale, a prescindere dall’importo della sanzione irrogata.
Ad affermarlo è la Sezione Tributaria della Suprema Corte, che con la sentenza 24 novembre 2016 , n. 23989 ha chiarito che non possono essere riconosciuti i bonus assunzioni al datore di lavoro che violi la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a prescindere dall’importo della sanzione.
Invero, afferma il Collegio, tale conclusione appare conforme alla ratio di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l’incolumità psicofisica del luogo di lavoro.
Ciò a prescindere dall’entità della sanzione in concreto irrogata.
Invero, afferma la Corte, il limite di 2.582,28 euro, sotto il quale non scatta la revoca del credito d’imposta per chi crea nuovi posti di lavoro, ha valore per le sole violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva in tema di lavoro dipendente, avuto riguardo alle fattispecie di cui all’incipit della disposizione e non anche, per quel che qui interessa, alle violazioni alla normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, in ordine alle quali si prescinde dall’entità della sanzione.
Adriana Costanzo per Norma.dbi.it
02/12/2016