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Canone RAI, come chiedere il rimborso

Canone RAI, come per chiedere il rimborso

Canone RAIAvete versato il canone Rai con addebito in bolletta ma non era dovuto e avete diritto al rimborso?

Dal 15 settembre sarà possibile richiedere il modello per ottenere il rimborso del canone indebitamente pagato attraverso l’addebito sulle fatture di energia elettrica, tramite i siti internet dell’Agenzia delle Entrate  e della Rai.

Canone Rai, chi può chiedere il rimborso?

Ciascun contribuente potrà chiedere il rimborso del canone tv, nel caso in cui egli stesso o un altro componente della sua famiglia sia in possesso dei requisiti di esenzione (anche per effetto di convenzioni internazionali) e sia stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva.

Sono esenti i contribuenti over 75 con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro.
Sarà, inoltre, possibile presentare la domanda di rimborso anche nell’ipotesi in cui il cittadino abbia pagato il canone in bolletta e lo stesso canone risulti corrisposto anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della famiglia; in questo caso, la domanda varrà anche come dichiarazione sostitutiva per chiedere il non addebito sulla propria utenza elettrica e comunicare il codice fiscale del familiare che già paga il canone attraverso la sua fornitura elettrica.

Ricordiamo, infine, che l’istanza di rimborso può essere presentata anche da un erede in relazione al canone tv addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto.

Canone Rai, come si presenta l’istanza

Canone RAI 2La richiesta di rimborso potrà essere inviata, insieme a una copia di un documento di riconoscimento, con raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. Il titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, gli eredi o gli intermediari abilitati delegati dal contribuente potranno presentare l’istanza anche in via telematica attraverso l’applicazione web disponibile dal 15 settembre sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Sono considerate valide anche le istanze inviate prima della pubblicazione del provvedimento del 2 agosto, purché contengano i dati necessari per la verifica dei presupposti del rimborso.

I rimborsi vengono effettuati dalle imprese elettriche con accredito sulla prima fattura utile.

Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

12/08/2016

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