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Cartella esattoriale: quid iuris in caso di erronea indicazione del titolo della pretesa tributaria?

Cartella esattoriale: quid iuris in caso di erronea indicazione del titolo della pretesa tributaria?

Non è nulla la cartella esattoriale in presenza di una indicazione parzialmente errata nella motivazione dell’atto impositivo, ove risulti sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. ( Cassazione Civile – Sentenza 15 marzo 2017 , n. 6679)

norma_default200E’ quanto si evince dalla sentenza della Sezione Tributaria della Suprema Corte, oggi in rassegna.
Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale, riformando la sentenza emessa in primo grado, annullava la cartella di pagamento emessa, nei confronti del contribuente, sulla base di un precedente avviso di accertamento, non impugnato, riferito all’imposta di registro e relativo all’accertamento del maggior valore del bene oggetto di un contratto di compravendita.
La CTR fondava la propria decisione sul fatto che la cartella di pagamento, nel descrivere il tributo richiesto, aveva fatto riferimento all’imposta di registro per locazione di fabbricati, anziché alla verifica di maggior valore oggetto dell’avviso di accertamento precedentemente notificato al contribuente, sicché l’atto doveva ritenersi insufficientemente motivato, non permettendo l’esatta conoscenza della pretesa tributaria azionata.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle Entrate, lamentando l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza resa dalla CTR e condensata nell’affermazione secondo cui “la motivazione riferita ad imposta di registro per locazione fabbricati non ha consentito al contribuente di avere piena conoscenza della natura della pretesa tributaria”.
Tesi accolta dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in rassegna.
Invero, osserva la Corte, la cartella di pagamento – come indicato dallo stesso contribuente nel ricorso dinanzi alla CTP – descriveva l’oggetto della pretesa con riferimento a “compravendita n. …del ….” per poi aggiungere che l’imposta di registro veniva richiesta con riferimento alla locazione di fabbricati.
Orbene, afferma il Collegio, la CTR avrebbe dovuto verificare se l’espresso richiamo all’atto di compravendita, in relazione al quale il contribuente aveva già ricevuto un avviso di accertamento non impugnato, consentisse ugualmente di avere esatta contezza delle ragioni creditorie poste a fondamento della cartella.
Tanto più che nella sentenza di primo grado si dava espressamente conto del fatto che l’avviso di accertamento era stato ritualmente notificato, a mani del contribuente.
A tal riguardo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti.
Peraltro, la cartella esattoriale, che non costituisce il primo e l’unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l’indicazione del contenuto essenziale dell’atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente.
La CTR, pertanto, avrebbe dovuto compiere una esaustiva valutazione volta a stabilire se il contribuente aveva o meno subito un effettivo pregiudizio per effetto dell’indicazione errata relativa all’imposta dovuta con riferimento ad un contratto di locazione, pur se inserita in un contesto nel quale veniva correttamente richiamata la compravendita in relazione alla quale il contribuente aveva già ricevuto un avviso di accertamento.
Nella sentenza impugnata, invece, viene totalmente omessa la verifica in ordine all’effettiva possibilità per il contribuente di comprendere il fondamento del tributo richiesto, essendosi la CTR limitata a dar conto della presenza di una indicazione parzialmente errata nella motivazione della cartella, senza al contempo verificarne in concreto gli effetti, ragion per cui la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

Adriana Costanzo per Norma.dbi.it

31/03/2017

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