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Cause troppo lunghe? Hai diritto a un risarcimento

cause troppo lungheLa giustizia ha i suoi tempi, si sa. Ma se i mesi si trasformano in anni e gli anni cominciano a sommarsi è possibile richiedere allo Stato Italiano un’equa riparazione, purché sussistano determinate condizioni. Se si è coinvolti in giudizi civili, penali o amministrativi per un lasso di tempo irragionevole la Legge Pinto (legge n. 89 del 2001) prevede che gli eventuali danni, patrimoniali e non, possano essere risarciti in virtù della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.

Cause troppo lunghe? Quanto deve durare un processo?

Per “tempo ragionevole” si intende quel lasso di tempo che non prevede il superamento di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio dinanzi la Corte di Cassazione.

Si considera altresì rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si conclude entro tre anni e la procedura fallimentare in sei. In altre parole, se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni. Il processo civile inizia con il deposito del ricorso o con la notificazione dell’atto di citazione; il penale con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando terminano le indagini preliminari e l’indagato viene informato della conclusione.

Cause troppo lunghe? Cosa posso fare?

La domanda di equa riparazione va fatta entro sei mesi dalla sentenza definitiva. Questo implica che per presentare la domanda è necessario attendere la conclusione del processo di cui si è parte e che la sentenza emessa dal Giudice passi in giudicato.

In realtà, da qualche giorno la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo della legge Pinto nella parte in cui non prevede domanda di equa riparazione anche in pendenza del giudizio.

Con la sentenza n. 88/2018, il giudice delle leggi ha deciso che la disposizione censurata “non offre infatti alcuna tutela proprio nei casi più gravi, nei quali non vi è neppure certezza che la sentenza, ancorché in ritardo, possa comunque arrivare”.

Posta di fronte a una grave lesione di un diritto fondamentale, si legge in una nota dell’ufficio stampa della Corte, la Consulta, “è stata costretta a porvi rimedio, rinviando alla prudenza interpretativa dei giudici di merito la possibilità di applicare in modo costituzionalmente corretto la legge Pinto, come modificata dalla pronuncia di incostituzionalità”, ferma restando l’opportunità (auspicata!) che il legislatore provveda ad integrare il testo modificato in modo da rendere maggiormente funzionale la tutela del diritto alla ragionevole durata del processo. In merito, la sentenza afferma infatti, che spetterà “da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall’altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione”.

La domanda di equa riparazione va proposta con ricorso al presidente della Corte di Appello del distretto in cui ha sede il giudice dinnanzi al quale si è svolto il primo grado del processo.

Il ricorso si propone nei confronti del ministero della Giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del ministero della Difesa quando si tratta di procedimenti militari. Negli altri casi si propone nei confronti del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Se la Corte di Appello accoglie il ricorso, viene dunque riconosciuto il diritto al risarcimento. A quel punto si hanno 30 giorni per dare comunicazione al Ministero. Superata tale scadenza, il cittadino non potrà più pretendere dal Ministero il pagamento dell’indennizzo.

La Legge di Stabilità 2016 stabilisce che il Giudice liquidi, di regola, una somma di denaro non inferiore ad euro 400 e non superiore a euro 800, per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine di ragionevole durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20% per gli anni successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo.

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15/04/2022

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