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Concorsi banditi e mai conclusi? Si può procedere con la diffida

concorsiQuante volte vi è capitato di partecipare a un concorso e, una volta spedita la domanda di partecipazione, ne avete perso le tracce? Capita a volte che un concorso venga bandito, proceda fino ad un certo punto, ma per motivi ignoti ai più, ad un tratto si areni e non arrivi mai a conclusione. L’art. 2 della legge 241 del 1990 stabilisce però che la pubblica amministrazione, “ove il procedimento abbia inizio ad istanza di parte o d’ufficio”, ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione del provvedimento espresso. Non importa infatti se l’amministrazione dichiari di trovarsi in difficoltà finanziarie, una volta bandito il concorso va obbligatoriamente portato a conclusione.

Concorsi banditi e mai conclusi: quando il precario resta in attesa

Procedure ferme addirittura alle preselezioni e mai portate a termine, con conseguenti tribolazioni e delusioni per i candidati che restano in eterna attesa di una convocazione. C’è poi il paradosso dei precari storici, da anni in attesa di assunzioni definitive, promesse, annunciate ma mai concretizzate.

L’articolo 2 bis della Legge n. 1990/241 recita, peraltro, che “le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento”.

La Pubblica amministrazione ha dunque l’obbligo di concludere il procedimento in attuazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità e, alla luce della novità introdotta dall’articolo 28 del Decreto Legge n. 69/2013, è tenuta risarcire i candidati per il ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo.

E anche la giurisprudenza è assolutamente d’accordo nel ritenere che la Pubblica amministrazione debba obbligatoriamente concludere la procedura una volta avviata.

Concorsi banditi e mai conclusi: la giurisprudenza

Il Tar Sicilia, sezione terza, nel 2009 accolse le domande di un ricorrente che lamentava la mancata conclusione di un concorso indetto dall’assessorato regionale ai Beni culturali, con decreto pubblicato nella gazzetta ufficiale del 14.4.2000 per 42 posti di Dirigente tecnico bibliotecario del ruolo dei Beni culturali di cui alla tabella A della l.r. n. 8/99.

In quel caso, il ricorrente aveva diffidato l’amministrazione ai sensi dell’articolo 2 della legge 241/1990 sopra citata. L’amministrazione, ricevuta la diffida, non si era pronunciata. Il silenzio della stessa è stato “sanzionato” con l’obbligo di concludere il procedimento concorsuale.

La diffida è, quindi, il primo passo da compiere per sollecitare la Pubblica amministrazione a portare a termine una procedura concorsuale “dimenticata”. Inoltre, si può anche chiedere il risarcimento del danno per la tardiva adozione del provvedimento di conclusione.

Se avete partecipato a un concorso e non avete avuto alcuna comunicazione in merito, potete inviare una mail a [email protected] e procedere con la diffida all’amministrazione chiedendo la conclusione del procedimento.

15/01/2018

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