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Concorso per 540 agenti di Polizia penitenziaria: inidonei prove fisiche e accertamenti sanitari, come contestare l’esclusione

In questi giorni è stata nominata la Commissione esaminatrice che valuterà i candidati al concorso per 540 Allievi agenti di Polizia penitenziaria che da metà ottobre stanno svolgendo le prove psico-fisiche.

Cosa prevede il bando in merito proprio gli accertamenti psico-fisici

Articolo 12
Accertamenti psico-fisici

1. Dopo aver superato la prova d’esame, i candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso, nell’ambito dell’aliquota di cui all’articolo 10, comma 9, sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica.

2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell’articolo 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del medesimo decreto legislativo 443/92.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava ovvero un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area III.

4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

5. L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.

6. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.

7. La Commissione medica di seconda istanza è composta ai sensi del quarto comma dell’articolo 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal Direttore generale del personale e delle risorse.

Il giudizio di inidoneità può essere messo in discussione, così come previsto dal comma 6, proponendo ricorso entro 30 giorni dalla notifica di esclusione.

In altri concorsi affini, diversi candidati che non hanno ottenuto l’idoneità, si sono rivolti al nostro studio al fine di conoscere se i motivi dell’esclusione potessero essere contestati davanti al Giudice amministrativo. Ebbene, diverse segnalazioni ricevute hanno dimostrato come le esclusioni stabilite dalla commissione esaminatrice risultavano irrazionali e, pertanto, sindacabili in sede giurisdizionale. Ad ogni modo, è necessario valutare ogni singola esclusione per determinare se proporre un ricorso al Tar per ottenere l’ammissione alla successiva fase concorsuale.

Inidoneità a seguito degli accertamenti sanitari, può essere contestata

In caso di inidoneità a seguito degli accertamenti sanitari, è possibile impugnare l’esito e proporre ricorso al Tar per chiedere la riammissione al prosieguo delle prove. Non ultimo il caso di un candidato, escluso dal concorso perché la commissione d’esame aveva rilevato un valore eccedente i parametri richiesti (per ulteriori informazioni leggi —> Massa Grassa, accolto il ricorso al Tar: candidato reinserito in graduatoria)

Non di rado, infatti, le strumentazioni mediche utilizzate durante l’espletamento dei concorsi risultano obsolete e gli esiti possono essere confutati richiedendo al giudice amministrativo di sottoporsi a un nuovo esame.

O ancora il caso di un candidato che ha impugnato il giudizio di inidoneità della Commissione ottenuto a seguito degli accertamenti sanitari in quanto presentava un profilo sanitario non compatibile con quello previsto dalle direttive tecniche, a causa dell’esito di un’operazione di ricostruzione di un’articolazione dell’apparato locomotore inferiore.

Una valutazione contestata in quanto l’intervento chirurgico non inficiava la perfetta funzionalità fisica. Il Tar del Lazio ha così disposto l’ammissione con riserva del candidato alle successive prove selettive.

Anche in casi come questi, è necessario valutare ogni singola esclusione per determinare se proporre un ricorso al Tar per ottenere l’ammissione alla successiva fase concorsuale.

Per ricevere una consulenza gratuita dal nostro studio scrivi una mail a [email protected] o compila il nostro form “Raccontaci il tuo caso“.

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29/11/2017

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