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CONCORSO PROFESSIONI SANITARIE: SE LA SELEZIONE NON E’ MERITEVOLE…

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Domani, 4 settembre, molti candidati proveranno a superare la prova d’accesso a Professioni Sanitarie con la speranza di entrare in questa facoltà ad accesso programmato. 

In questi giorni, i concorrenti, oltre a dovere studiare con la massima determinazione per ottenere un punteggio che gli permetta di entrare fra la rosa dei vincitori, però, si sono trovati dinanzi al problema di dover selezionare uno degli Atenei nazionali in cui presentare la domanda d’iscrizione, escludendo tutti gli altri.

Ciò perché il bando dei test per l’ingresso alla facoltà di Professioni sanitarie presenta una significativa differenza rispetto a quelli relativi alle altre facoltà c.d. “a numero chiuso” (in particolare, Medicina ed Odontoiatria, Veterinaria ed Architettura).

L’eccezione risiede, da un canto, nella circostanza che il concorso per l’accesso alla Facoltà di Professioni sanitarie, a differenza che per l’accesso al corso di laurea in Medicina, non prevede la possibilità di esprimere diverse scelte, selezionando, in ordine di preferenza, la sede universitaria cui si vuole accedere. Ed, infatti, com’è noto ad ogni concorrente, i candidati, al momento della formulazione della domanda di concorso, hanno potuto indicare delle preferenze solo per quanto riguarda i diversi corsi di laurea di professioni sanitarie attivi all’interno dell’università nella quale hanno presentato domanda di accesso (ad esempio indicando il corso di Infermieristica come prima scelta, logopedia come seconda scelta e fisioterapia come terza scelta). Inoltre, dall’altro, molti di questi bandi prevedono che le singole graduatorie pubblicate da ogni Ateneo non siano strutturate in ordine di punteggio ottenuto al test, bensì in base al criterio – a ben vedere esclusivo – della prima opzione di preferenza.

Queste modalità di articolazione del concorso determinano una grave distorsione nella selezione in quanto, una volta espletato il test:

ogni Università pubblicherà delle proprie graduatorie – separate ed autonome – con il risultato che ci saranno tante graduatorie diverse per ciascuna Università;

ogni Università pubblicherà una graduatoria per ogni corso di laurea rientrante in Professioni sanitarie, classificando i candidati in ordine di preferenza e non in ordine di punteggio, impedendo in tal modo ai candidati di far valere utilmente il proprio punteggio nelle successive opzioni di preferenza, nonostante i bandi stessi prevedano la possibilità di indicare varie scelte.

Quindi, nonostante il concorso preveda la somministrazione di un medesimo numero di domande, suddivise per specifiche aree uguali per ogni test, aventi il medesimo livello di difficoltà e volte ad appurare il medesimo grado di competenza e preparazione, candidati che hanno ottenuto un punteggio che gli permetterebbe di accedere al corso di laurea ambito presso altre Facoltà del territorio nazionale, si vedono, irragionevolmente ed in maniera discriminatoria, superati da candidati che hanno ottenuto un punteggio inferiore, rimanendogli preclusa la possibilità di immatricolarsi.

E non solo! Candidati che hanno affrontato il medesimo test presso la stessa Università si vedranno scavalcati nelle loro seconde e terze scelte da altri concorrenti (i quali, anche se hanno ottenuto un punteggio inferiore, possono superarli per la sola ragione di avere dato preferenza ad un corso di laurea che si è dimostrato essere, nei fatti, meno ambito!).

In altre parole, nelle procedure concorsuali il punteggio deve essere il criterio preponderante di ammissione dei candidati.

In questo senso, recenti ordinanze del Consiglio di Stato stabiliscono che i bandi in parola devono pur sempre rispettare il principio della prevalenza del punteggio nell’ambito di selezione dato e sono tutte volte a evidenziare, proprio quanto ai criteri dei bandi del test per Professioni sanitarie, che la mancata utilizzazione del maggior punteggio conseguito dai candidati nei corsi di laurea oggetto della scelta subordinata costituisce vizio della procedura (C.d.s., VI, ord. 2837 del 2 luglio 2014; ord. 2086 del 21 maggio 2014; ord. 839 del 26 febbraio 2014; anche il CGA aderisce a tale orientamento con l’ordinanza 511 del 13 ottobre 2014).

Ciononostante, anche quest’anno il Ministero ha deciso di lasciare le cose invariate, consentendo che anche domani, all’esito della prova in questione, studenti con punteggi più alti (in senso assoluto), vedano comunque svanire il loro sogno di accedere al corso di laurea in Professioni Sanitarie.

Per maggiori informazioni  clicca qui.

10/12/2015

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