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Concorsone scuola 2016, prove suppletive: errata valutazione della commissione

Concorsone scuola 2016. Candidati ingiustamente esclusi dalla selezione, pronto il ricorso

Candidati esclusi al Concorsone scuola 2016 per un errore di calcolo della commissione: lo studio legale Leone – Fell e Associati è pronto a promuovere azioni legali per tutelare i candidati ingiustamente esclusi della procedura.

Chi può fare ricorso? Nonostante quanto stabilito dalla commissione, chiunque abbia ottenuto nelle precedenti prove una valutazione di almeno 28/40 o 7/10 o 21/30.

La commissione ha infatti sbagliato la sommatoria delle due prove poiché ha sommato i punteggi conseguiti dai candidati senza uniformare i denominatori (30 e 10) dei punteggi e ha disposto illegittimamente l’esclusione dal concorso, nonostante la media sia appunto di 28/40 o 7/10 o 21/30.

Cosa è successo. Il ministero dell’Istruzione, università e ricerca – M.I.U.R ha bandito, a febbraio del 2016, il “Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado” (D.M. n. 106 del 23.02.2016, pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale, n. 16 del 26.02.2016).

Alcuni candidati, docenti ITP, promuovono dei ricorsi perché esclusi dal concorso a causa della mancanza del titolo abilitante. Il Tar accoglie la domanda cautelare e ammette i ricorrenti a sostenere una prova suppletiva.

Le prove suppletive sono le stesse che avrebbero svolto se regolarmente ammessi a partecipare al concorsone (una prova scritta e una prova pratica).

Alle due prove è necessario prendere almeno la sufficienza e, cioè, almeno 6/10 o 18/30:

  1. a) la prova scritta viene valutata su base 30 (quindi la sufficienza è 18/30);
  2. b) la prova pratica viene valutata su base 10 (quindi la sufficienza è 6/10).

Superano dunque la prova (composta da scritto e pratica) e vengono ammessi all’orale tutti quei candidati che  conseguono il punteggio complessivo di almeno 28 punti (28/40 – 7/10, ndr).

Il  punteggio minimo, pari a 28/40 (o 7/10), da raggiungere per l’ammissione alle prove orali doveva essere dato dalla somma tra il risultato conseguito in x/trentesimi nella prova scritta e il risultato conseguito in x/decimi nella prova pratica.

La commissione però sbaglia la sommatoria delle due prove, poiché somma i punteggi conseguiti dai candidati senza uniformare i denominatori dei punteggi (30 e 10) e dispone illegittimamente l’esclusione dal concorso, nonostante la media sia di 28/40 o 7/10 o 21/30.

Per avere maggiori informazioni invia una mail all’indirizzo [email protected] o compila il nostro form “Raccontaci il tuo caso”.

22/09/2017

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