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Contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro, la Consulta dice “sì”

Contributo di solidarietà sulle pensioni d’oroContributo di solidarietà sulle pensioni d’oro: la Consulta dice “sì”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 173/2016 depositata il 13 luglio 2016, ha rigettato la questione di costituzionalità sollevata con riferimento agli artt. art. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 della Costituzione, della disposizione contenuta nell’art. 1, commi 483, 486, 487 e 590, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014).

Contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro, non fondate le questioni sollevate

Con la predetta sentenza, la Corte costituzionale, dopo aver esaminato le censure formulate da varie Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, relative al cosiddetto «contributo di solidarietà» (previsto in un range  che va dal 6 al 18%) previsto per il triennio 2014-2016 sulle pensioni di importo più elevato (e cioè superiore da 14 a oltre 30 volte al trattamento annuo minimo INPS), ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate.

La compatibilità con la costituzione del contributo di solidarietà in contestazione è stata ritenuta avvalorata dalla circostanza che lo stesso non colpisce le pensioni erogate negli anni 2011-2012, già colpite dal precedente contributo perequativo, dichiarato costituzionalmente illegittimo; «colpisce, invece, sulla base di differenti presupposti e finalità, pensioni di elevato importo nel successivo periodo, a partire dal 2014».

E ciò esclude, pertanto, che la disposizione impugnata eluda il giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 316, e che violi l’articolo 136 della Costituzione.

Contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro, non riveste natura di imposta

La Corte ha, inoltre, escluso che il contributo in esame rivesta la natura di imposta considerato che questo non sarebbe destinato né allo Stato né alla fiscalità generale, essendo, al contrario, prelevato in via diretta dall’INPS e dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali – anziché versarlo all’Erario in qualità di sostituti di imposta – lo tratterranno all’interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche endo-previdenziali, anche per quanto attiene ai trattamenti dei soggetti cosiddetti “esodati”.

In linea di principio, quindi, il contributo di solidarietà sulle pensioni «può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei canoni di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.), il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio “stretto” di costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà» e, inoltre, il contributo dovrà, per superare tale scrutinio “stretto” di costituzionalità, «operare all’interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum».

In conclusione, secondo la Corte, le condizioni di applicabilità del contributo «appaiono, sia pur al limite, rispettate nel caso dell’intervento legislativo in esame», posto che lo stesso «opera all’interno del circuito previdenziale, che concorre a finanziare, in un contesto di crisi del sistema stesso, acuitasi negli ultimi anni, per arginare la quale il legislatore ha posto in essere più di un intervento, contingente o strutturale, tra cui, in particolare, proprio quelli per salvaguardare la posizione dei lavoratori cosiddetti “esodati”».

Contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro, quali pensioni sono interessate?

Ma quali pensioni saranno interessate dal contributo? Solo, ovviamente, quelle più elevate il cui importo annuo si colloca tra le 14 e le 30 volte in più il trattamento minimo di quiescenza, incidendo in base ad aliquote crescenti secondo una misura che rispetta il criterio di proporzionalità.

Contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro e art. 3 Cost.

E il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione? Anche tale questione è stata ritenuta non fondata posto che il prelievo concerne misure di risparmio di spesa rimesse all’autonomia della Regione a statuto speciale e relative a soggetti che non fanno parte del circuito della previdenza obbligatoria.

22/07/2016

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