Convivenza more uxorio con un nuovo compagno: addio all’assegno divorzile
La formazione di una nuova famiglia di fatto determina il venir meno dei presupposti dell’assegno divorzile dovuto dall’ex coniuge anche in caso di cessazione del nuovo rapporto familiare.
La Corte di Cassazione, allineandosi al più recente orientamento, ha sancito con l’ordinanza 29 settembre 2016 , n. 19345, la perdita del diritto all’assegno di mantenimento per il coniuge, divorziato o separato, che intraprenda una nuova vita familiare e ciò anche quando tale nuova convivenza venga poi a cessare.
Convivenza more uxorio con un nuovo compagno, il caso
Nel caso di specie, una donna impugnava la sentenza resa dalla Corte d’Appello territorialmente competente che aveva respinto la sua richiesta di ottenere un assegno divorzile poiché la ricorrente aveva instaurato un rapporto di convivenza more uxorio con un nuovo compagno.
La donna, nel censurare la decisione resa dai giudici di merito, sosteneva, tra i motivi, anche la cessazione del nuovo rapporto familiare.
Lamentava, precisamente, di non poter più contare sul contributo del nuovo partner che ormai aveva preso un’altra strada, essendo la convivenza finita, e che lei non disponeva di mezzi adeguati per vivere.
Convivenza more uxorio con un nuovo compagno, la Suprema Corte si pronuncia
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso, ribadendo che l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modelle di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ex art. 2 Cost. come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – é espressione di una scelta esistenziale, libera a consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge, il quale deve considerarsi ormai definitivamente esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile.
Adriana Costanzo per Norma.dbi.it
19/10/2016