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Con il decreto Cura Italia il Governo ha previsto la possibilità di sospendere o prorogare i prestiti, i mutui e gli altri finanziamenti concessi alle PMI. Si tratta di una moratoria straordinaria volta ad aiutare le micro, le piccole e le medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.
La finalità della moratoria è quella di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull’attività di un numero elevato di imprese. Sulla scorta della disposizione suddetta, Confindustria e Abi hanno sottoscritto un accordo volto a rendere immediatamente operativo il dettato del decreto.
Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di Covid-19
Le PMI italiane “in bonis” possono richiedere fino al dicembre 2020:
- la sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale di mutui e leasing, in essere al 31 gennaio 2020;
- l’allungamento fino al 100% della durata residua del piano d’ammortamento dei mutui, in essere al 31 gennaio 2020;
- l’allungamento fino a 270 gironi delle scadenze previste per i finanziamenti a breve.
Sospensione mutui e leasing
Prevista la sospensione fino a 12 mesi della quota capitale di finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020, anche con rate già scadute da meno di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
DESTINATARI: PMI che non hanno già ottenuto la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
EFFETTI: La sospensione determina l’allungamento del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
Per le operazioni di leasing verrà postergato anche l’esercizio di opzione di riscatto. Qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, le stesse saranno estese al periodo di ammortamento aggiuntivo.
Allungamento del piano di ammortamento dei mutui
Previsto l’allungamento dei mutui per una durata massima pari al 100% della quota residua del piano di ammortamento. La durata dell’operazione non può superare i 20 anni per i mutui ipotecari e i 10 anni per i finanziamenti chirografari.
DESTINATARI: PMI che non hanno già ottenuto la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
EFFETTI: l’allungamento può comportare l’aumento del tasso di interesse rispetto a quello inizialmente previsto, ma l’importo della rata di ammortamento deve risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria.
Eventuali garanzie aggiuntive sono valutate al fine di mitigare o annullare l’incremento del tasso di interesse.
Allungamento fino a 270 gironi delle scadenze dei finanziamenti a breve termine
Previsto l’allungamento delle scadenze a breve termine tra cui gli anticipi o lo smobilizzo in conto corrente di ricevute o effetti SBF, gli anticipi su fatture Italia e gli anticipi all’esportazione. L’allungamento a 270 giorni rappresenta la dilazione massima.
DESTINATARI: PMI
EFFETTI: l’impresa, per ogni effetto, ricevuta o fattura che intende prorogare, dovrà presentare una specifica richiesta alla propria banca. Il credito dovrà essere certo ed esigibile. Il tasso di interesse al quale sono realizzate le operazioni di allungamento può essere aumentato rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario.
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22/04/2024