La Corte di appello di Cagliari, sez. lav., 22/02/2023, n. 8 ha confermato la condanna di un azienda ospedaliera al risarcimento del danno in favore di alcuni infermieri che lavoravano in terapia intensiva e post intensiva, che erano adibiti allo svolgimento di mansioni inferiori
Demansionamento infermieri e risarcimento del danno
Con ricorso proposto davanti alla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari, alcuni infermieri hanno citato l’Azienda ospedaliera, perché costretti a prestare attività lavorativa presso l’unità operativa di Terapia Intensiva e Post Intensiva e di essere stati adibiti, a causa della carenza del personale di supporto, prevalentemente e sistematicamente a mansioni proprie di livelli professionali inferiori, cioè: ad incombenze ‘di natura alberghiera tipiche del personale ausiliario.
Il Tribunale ha ritenuto provato il demansionamento dei ricorrenti che, in modo costante e per una parte rilevante del loro orario lavorativo, erano stati adibiti alle mansioni di assistenza di base ai pazienti, ossia alberghiera, igienica, di trasporto, di mobilizzazione e di accompagnamento, estranea ai doveri degli infermieri professionali e ha ordinato all’Azienda Ospedaliera di adibire i ricorrenti alle sole mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, riconoscendo loro un risarcimento del danno.
Avverso la sentenza l’Azienda Ospedaliera ha proposto appello. La Corte di Appello ha rigettato l’appello e ha confermato la sentenza.
In particolare, la Corte ha ritenuto provato che gli infermieri fossero costretti a sacrificare, o a svolgere frettolosamente, in tempi eccessivamente ristretti, le attività assistenziali proprie della loro qualifica, per sopperire a carenze strutturali di operatori addetti allo svolgimento di mansioni di base e per svolgere un ruolo di sostituzione, sia pure parziale, del personale di supporto delle categorie inferiori e non certamente in modo occasionale, ma costante ed indispensabile al funzionamento del reparto.
19/04/2024