Responsabilità dei precettori, quali i presupposti per escluderla?
La prova di non aver potuto impedire il fatto è da sola capace di liberare i precettori dalla responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2048 c.c.?
(da “NORMA.DBI.IT”)
Con la sentenza in commento (che potete leggere integralmente al seguente link) la Corte di Cassazione civile si è soffermata sull’analisi dell’istituto della responsabilità dei precettori, contenuto all’interno dell’art. 2048 c.c..
Qualora si verifichi un evento lesivo ad un allievo, l’insegnante dovrà dimostrare di non aver potuto impedire il fatto cagionante il danno. I precettori possono allegare la repentinità e l’immediatezza dei fatti come prova liberatoria della propria responsabilità.
I giudici di legittimità, confermando un proprio costante orientamento, considerano dirimente questa dimostrazione purché l’insegnante abbia esercitato una vigilanza nella maniera dovuta.
I magistrati avvertono, infatti, che ove manchino le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi, non si può invocare a scriminante l’imprevedibilità del fatto.
Il giudice, nell’analisi dei fatti, dovrà necessariamente partire da una attenta indagine sulla qualità dell’assolvimento dell’obbligo di vigilanza. La culpa in vigilando dei precettori non viene meno neanche qualora vi sia stato l’affidamento dei discenti ad un ausiliario scolastico. In quest’ultima fattispecie rilevano le condizioni dell’affidamento come il fatto che lo stesso ausiliario sia stato gravato dall’insegnante di altre incombenze.
I magistrati della Terza Sezione Civile, inoltre, fanno chiarezza sul presupposto giuridico della responsabilità dell’insegnante. Fondamento del dovere di vigilanza sui discenti si rinviene nella mera circostanza dell’affidamento di quest’ultimi ai precettori; sicché l’attore agente per il risarcimento del danno deve dimostrare che l’eventuale evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla sorveglianza del docente. Resta pertanto indifferente che l’attore abbia invocato la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie.
10/12/2015