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Edilizia economica popolare, restituzione somme indebitamente versate: conferme dalla giurisprudenza

Continua la campagna di Edilizia Economica Popolare portata avanti dallo studio Leone-Fell con l’ausilio dell’Avv. Ciro Coticelli.

In molti ci state chiedendo se le corti di merito seguono effettivamente i principi sanciti dalla Suprema Corte con la sentenza n. 18135/15 e se, quindi, è davvero possibile ottenere la restituzione di quanto pagato in eccesso per l’ acquisto di casa in regime di edilizia economica popolare ex l 865/1971 rispetto a quanto previsto dalle originarie convenzioni (clicca qui per maggiori in.

Alle nostre rassicurazioni, preferiamo riportare in calce uno stralcio di una recente sentenza (n.1781/16) del Trib.le di Torino: “[…] Con sentenza n. 18135/2015 le sezioni unite della Cassazione, operando una distinzione tra le convenzioni ex art. 35 della legge n. 865 del 1971 e quelle ex artt. 7 e 8 della l. n. 10 del 1977, hanno rilevato come solo nella seconda tipologia di convenzioni il titolare di un alloggio ottenuto con contributo ridotto non è obbligato, in sede di vendita, a rispettare il prezzo stabilito dalla convenzione-tipo perché il destinatario dell’obbligo di contenere il prezzo di cessione è solo il titolare della concessione. Ci si riporta al contenuto integrale della citata sentenza.

Nel caso oggetto di causa l’immobile oggetto del contratto di compravendita concluso tra i signori X con la signora Y è stato costruito nel quadro di una convenzione stipulata fra il Comune di Torino e la Costruzioni generali Edilquattro S.p.a., in data 25 gennaio 1996 ai sensi dell’art. 35 l. 22 ottobre 1971 n. 865 e che, pertanto, rientra tra i casi un cui vige l’obbligo di rispetto del prezzo stabilito dalla convenzione tipo.

In conseguenza di ciò deve ritenersi la nullità ai sensi dell’art. 1419 comma 2 della clausola contrattuale che ha stabilito un prezzo superiore a quello stabilito dalla convenzione e la sua sostituzione ex lege con una clausola contenente il prezzo determinato secondo la convenzione.

Il prezzo dell’immobile secondo convenzione è quello indicato da parte attrice (senza che vi fossero contestazioni sul punto da parte della convenuta) di €. 199.842,71. La convenuta dovrà, pertanto, essere condannata a restituire in favore degli attori la somma indebitamente percepita di €. 85.157,29, pari alla differenza fra il prezzo effettivamente pagato di euro 285.000,00 ed il prezzo di convenzione come sopra determinato, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.

Come rilevato nei precedenti articoli, insomma, l’esperimento dell’azione di restituzione non mette in alcun modo in pericolo il diritto di proprietà dei nostri clienti e può portare alla restituzione di somme illegittimamente versate (come nel caso della sentenza in commento) di oltre 80.000,00 euro!!

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07/09/2017

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