Focus penale, frode in processo e depistaggio
E’ già stata pubblicata in Gazzetta, ma entrerà di fatto in vigore soltanto il prossimo 2 agosto, la norma che introduce nel nostro ordinamento il reato di frode nel processo penale e depistaggio.
Focus penale, il nuovo art. 375 c.p.
Il Legislatore ha deciso di punire i reati sopra citati con la reclusione da tre a otto anni.
Dispone, infatti, il nuovo articolo 375 cod. pen. che soggiace alla suddetta pena il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale:
a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
b) richiesto dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.
Focus penale, aumento della pena da un terzo alla metà
La suddetta pena è aumentata da un terzo alla metà, se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o, comunque, utile alla scoperta del reato o al suo accertamento.
Focus penale, Diminuzione della pena dalla metà a due terzi
La pena è viceversa diminuita dalla metà a due terzi nei confronti del soggetto che si adopererà per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonchè per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori o, ancora, aiuterà concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.
Focus penale, pena superiore a tre anni
La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporterà automaticamente l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Da tenere presente, inoltre, che la pena indicata dal Codice si applicherà anche quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
26/07/2016