In caso di separazione dei coniugi, così come nel caso di separazione di fatto di genitori non sposati, si pone spesso la questione relativa alla gestione dei figli presso gli istituti scolastici di riferimento.
Genitori separati e la gestione delle informazioni da parte della scuola
In caso di separazione dei coniugi, così come nel caso di separazione di fatto di genitori non sposati, si pone spesso la questione relativa alla gestione dei figli presso gli istituti scolastici di riferimento. Nei casi più comuni, il Tribunale dispone l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso uno dei genitori.
Generalmente e in accordo tra i genitori è il genitore collocatario che usualmente autorizza il minore nelle scelte “di ordinaria amministrazione” (ad esempio in casi di uscita anticipata). Le problematiche principalmente emergenti nell’ambito del rapporto tra i genitori e la scuola dei figli non riguardano soltanto le scelte “educative” che, in linea con la valorizzazione della bigenitorialità, devono essere compiute da entrambi i genitori, ma qualsivoglia decisione che implichi il consenso genitoriale, nonché le informazioni che la scuola è tenuta a fornire sul comportamento e l’andamento del figlio nel percorso scolastico.
Al centro della tematica si colloca il diritto del minore, anche in caso di separazione, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. In tema, il Ministero ha chiarito, con apposita circolare (n. 5336 del 2015) che tutti i dirigenti scolastici devono «incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli» e conseguentemente facilitare agli stessi genitori l’accesso «alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extra scolastiche».
Tali direttive si traducono nella necessità di far pervenire tutte le comunicazioni riguardanti il figlio anche al genitore separato/divorziato/non convivente dello studente interessato. La maggior parte delle scuole, ormai dotata di un sistema informatizzato (c.d. registro elettronico), prevede la consultazione dei risultati scolastici mediante accesso al sistema con credenziali personali: dunque, ciascun genitore può richiedere ed ottenere dalla scuola dette credenziali, rispondendo tale attività al dovere di vigilare sull’istruzione e sull’apprendimento del figlio, anche qualora non sia affidatario. Ove la scuola non disponesse di strumenti informatizzati, all’esito del percorso scolastico, sarà richiesta la sottoscrizione della pagella cartacea da parte di entrambi i genitori.
La decisione dei giudici
In caso di separazione dei coniugi, così come nel caso di separazione di fatto di genitori non sposati, si pone spesso la questione relativa alla gestione dei figli presso gli istituti scolastici di riferimento. Nei casi più comuni, il Tribunale dispone l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso uno dei genitori.
Generalmente e in accordo tra i genitori è il genitore collocatario che usualmente autorizza il minore nelle scelte “di ordinaria amministrazione” (ad esempio in casi di uscita anticipata). Le problematiche principalmente emergenti nell’ambito del rapporto tra i genitori e la scuola dei figli non riguardano soltanto le scelte “educative” che, in linea con la valorizzazione della bigenitorialità, devono essere compiute da entrambi i genitori, ma qualsivoglia decisione che implichi il consenso genitoriale, nonché le informazioni che la scuola è tenuta a fornire sul comportamento e l’andamento del figlio nel percorso scolastico.
Al centro della tematica si colloca il diritto del minore, anche in caso di separazione, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. In tema, il Ministero ha chiarito, con apposita circolare (n. 5336 del 2015) che tutti i dirigenti scolastici devono «incoraggiare, favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli» e conseguentemente facilitare agli stessi genitori l’accesso «alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extra scolastiche».
Tali direttive si traducono nella necessità di far pervenire tutte le comunicazioni riguardanti il figlio anche al genitore separato/divorziato/non convivente dello studente interessato. La maggior parte delle scuole, ormai dotata di un sistema informatizzato (registro elettronico), prevede la consultazione dei risultati scolastici mediante accesso al sistema con credenziali personali: dunque, ciascun genitore può richiedere ed ottenere dalla scuola dette credenziali, rispondendo tale attività al dovere di vigilare sull’istruzione e sull’apprendimento del figlio, anche qualora non sia affidatario. Ove la scuola non disponesse di strumenti informatizzati, all’esito del percorso scolastico, sarà richiesta la sottoscrizione della pagella cartacea da parte di entrambi i genitori.
18/04/2024