Conclusa la prima prova, ieri è stata pubblicata la graduatoria per la Regione Lombardia e, come anticipato nei giorni scorsi, le sorprese non sono mancate.
Ed infatti, da un rapido calcolo, l’ultimo candidato ammesso alla seconda prova ha conseguito 25,1: un punto in più della soglia di idoneità prevista nel bando.
Come è possibile tutto ciò? E’ possibile grazie ad un’ulteriore previsione del bando che prescrive che a passare la preselezione siano esclusivamente “i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30 e rientrano in graduatoria nel limite massimo di cinque volte il numero dei posti per i quali concorrono”.
In altre parole, solo i primi 2350 candidati passano il turno.
Ebbene, come abbiamo già avuto modo di dimostrate, questa clausola del bando è da ritenersi illegittima!
A confermare la nostra ipotesi ci viene in soccorso l’insindacabile giudizio del Consiglio di Stato che, già nel precedente concorso dell’Agenzia delle Entrate, ha avuto modo di affermare “appaiono suscettibili di migliore approfondimento nella competente sede di merito dinanzi al Tar, i profili di censura sollevati dalla ricorrente, odierna appellante, relativi alla ingiustificata limitazione dell’accesso alla seconda prova esclusivamente ai primi 500 candidati che avessero riportato il punteggio di 24/30 (posto che la ricorrente è stata esclusa dalla seconda prova pur avendo conseguito il punteggio di 24,481/30)” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 aprile 2015, n. 1394).
Tale pronuncia conferma la bontà delle nostre tesi e rafforza il ricorso che stiamo predisponendo.
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10/12/2015