A fronte della contestazione di maggiori ricavi sulla base dei versamenti riscontrati dal Fisco in sede di indagini finanziarie, il contribuente non può limitarsi a opporre, in modo del tutto generico, la corrispondenza tra l’importo complessivo delle somme versate sul conto corrente nel periodo accertato e la sommatoria di tutti gli incassi commerciali registrati contabilmente nello stesso periodo, essendo, invece richiesta una giustificazione puntuale di ogni singola movimentazione bancaria contestata dall’Ufficio. Lo ha stabilito la Cassazione – a quanto consta, per la prima volta – con l’ordinanza 26985/2019.
Se per una parte della giurisprudenza di merito le indagini finanziarie sono assistite da una presunzione semplicissima, che non è sufficiente da sola a legittimare l’accertamento, per cui il fisco è tenuto a reperire ulteriori elementi probatori convergenti (si vedano Ctp Brescia, sentenza 790//1/2018; Ctp Treviso, sentenza 323/1/2016), secondo la Suprema Corte, invece, tali indagini finanziarie integrano una presunzione legale relativa (Cassazione 3785, 8266, 44562 e 25786 del 2018), per cui l’onere probatorio dell’amministrazione finanziaria è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili a operazioni imponibili, fornendo a tal fine una prova non generica, ma analitica, e potendosi questi avvalere anche di presunzioni semplici, che devono però essere attentamente vagliate dal giudice per quanto concerne i tempi dei fatti addotti, l’ammontare e il contesto complessivo.
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06/05/2024