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Inidoneità psico-fisica, ecco come contestare il giudizio della Commissione

Non sempre le valutazioni della commissione sugli accertamenti psicofisici e su quelli sanitari sono compiute in modo legittimo. Spesso, infatti, gli esiti possono essere contestati richiedendo al giudice amministrativo la ripetizione dell’esame, come accaduto recentemente ad una nostra ricorrente.

Come contestare le inidoneità psico-fisiche

Nei giorni scorsi, il Tar del Lazio ha più volte censurato l’operato delle Commissioni mediche dei concorsi per il reclutamento delle forze armate, accogliendo le nostre tesi e ammettendo i nostri candidati al prosieguo delle prove.

Precisamente i Giudici Amministrativi romani hanno ritenuto fondate le lamentele avanzate dai ricorrenti circa l’inattendibilità dei risultati delle prove psico-fisiche dei concorsi per l’accesso all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato.

Con specifico riguardo al concorso per il reclutamento di 1598 allievi Carabinieri, il Tar ha ammesso un nostro ricorrente a sostenere nuovamente la prova atta a verificare il coefficiente psichico (il cosiddetto “ps”) del candidato rilevando la contraddittorietà tra il provvedimento di esclusione e la pregressa idoneità conseguita dallo stesso in seno al concorso per l’accesso all’Esercito italiano come volontario in ferma prefissata.

Lo stesso Giudice, con molteplici e recentissimi provvedimenti cautelari, ha inoltre censurato diversi provvedimenti di inidoneità emessi dalla Commissione medica del concorso per il reclutamento di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato rilevandone l’assoluta contraddittorietà con gli esiti delle visite specialistiche espletate dai ricorrenti a pochi giorni dal concorso.

Oggetto di queste ultime decisioni sono stati i giudizi di inidoneità per eccesso di massa grassa nonché quelli concernenti le caratteristiche “visive” dei concorrenti.

Leggi anche: Massa grassa, vittoria al Tar e ricorrente reinserito in graduatoria  

In recenti occasioni, relative al concorso per il reclutamento di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, il Tar del Lazio ha rilevato l’erroneità dei presupposti sui quali si erano basati i provvedimenti di esclusione psico-fisica di partecipanti alla medesima procedura concorsuale, disponendo conseguentemente apposita verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. (ex multis cfr Tar Lazio sez I quater ord. nn.1624 e 1626 del 21 marzo 2018 e n. 2584 del 7 marzo 2018).

E’ stata rilevata la genericità della motivazione del provvedimento di esclusione fondata sul richiamo del punto n. 15 della Tabella n. 1 del D.M. 198/2003 ed è stato chiesto alla Amministrazione procedente di fornire dei chiarimenti “in ordine alla consistenza e sussistenza della predetta condizione” (cfr. Tar Lazio sez I quater ord. n.1624 del 21 marzo 2018 già richiamata).

Ma vi è di più. Alla luce di quanto sinora affermato e in ragione dei diversi provvedimenti cautelari di accoglimento emanati dal Giudice, non può non rilevarsi una superficialità dell’operato della resistente che, per certi versi, pare aver escluso diversi candidati sulla base di “motivazioni preimpostate” riconducibili a vere e proprie “clausole di stile”.

A tal proposito salta all’occhio la già citata ordinanza cautelare 2584/2018 con la quale il Collegio  ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione psico-fisica di un candidato alla stessa procedura concorsuale adottato con la seguente e generica motivazione “note d’ansia in soggetto con aspetti narcisistici di personalità a rilevanza clinica D.M. del 30/06/2003 n. 198 art. 3 comma 2 riferimento tab. 1 punto 15 e successive modif. e integr.”.

Un giudizio psicologico “peculiarmente” similare a quelli già impugnati.

Chiunque abbia ottenuto un’inidoneità a seguito degli accertamenti psico-fisici o attitudinali  in una procedura concorsuale e ritiene di aver subito un’errata valutazione,può contattare il nostro studio. Il nostro team di legali si metterà a tua disposizione per aiutarti a  tutelare al meglio i tuoi diritti.

Concorso per carabinieri, il caso

In questi giorni si stanno svolgendo le prove psicofisiche e attitudinali del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri.

Lo svolgimento del concorso prevede l’effettuazione di:

  • a) prova scritta di selezione;
  • b) prova di efficienza fisica;
  • c) accertamenti psicofisici per la verifica dell’idoneità psicofisica;
  • d) accertamenti attitudinali;
  • e) valutazione dei titoli.

Non sempre le valutazioni della commissione sugli accertamenti psicofisici e su quelli sanitari sono compiute in modo legittimo. Spesso, infatti, gli esiti possono essere contestati richiedendo al giudice amministrativo la ripetizione dell’esame, come accaduto recentemente ad una nostra ricorrente.

Dopo aver egregiamente superato la prova scritta e le prove fisiche, in sede di accertamento psicofisico la candidata veniva ritenuta “inidonea” dalla commissione esaminatrice e, pertanto, esclusa dal concorso.

Il provvedimento di esclusione riportava la dicitura: “inidonea per note di insicurezza”. Dopo essere venuta a conoscenza dell’esclusione, la candidata si è subito rivolta ad uno studio specializzato in malattie psichiatriche che, al termine di una visita dettagliata, ha totalmente sconfessato la diagnosi fatta dalla commissione esaminatrice.

A seguito di ciò, la candidata si è rivolta allo studio legale Leone-Fell per capire come poter agire in giudizio per tutelare i propri  diritti.

Ebbene, a seguito del ricorso incardinato con lo studio legale ,  il Tar ha dato ragione alla ricorrente, ammettendola ad una verificazione per rivalutare l’idoneità della candidata allo svolgimento del servizio militare.

Note di insicurezza e labilità e valutazioni errate

Accade non di rado  che una commissione  concorsuale emetta dei provvedimenti di esclusione che, come unica motivazione, riportino: “inidoneo al servizio militare  per note di…”

Ebbene, in molti di questi casi è stato riscontrato che la problematica lamentata  dall’amministrazione non è qualificata  come causa di inidoneità al servizio militare dal quadro normativo previsto dal bando .

Infatti, secondo quanto previsto dal bando di concorso in esame, la normativa primaria di riferimento ai fini dell’individuazione del giudizio di idoneità/inidoneità psicofisica al servizio militare è contenuta nel D.P.R. n.90 del 15 marzo 2010 che, al suo articolo 582, elenca le «imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare».

L’elenco presente in tale normativa è da intendersi come un elenco tassativo  che,  come nell’esempio del caso di cui sopra,  non prevede le patologie riscontrate dall’amministrazione.

Ancora, le “note di insicurezza” (come anche ad esempio anche  le note di labilità) non trovano un supporto normativo neppure nell’ambito del Dm Difesa 4 giugno 2014, pure invocato dal bando di concorso  in tema di accertamento delle imperfezioni e infermità, che  prevede l’attribuzione del coefficiente negativo pari a 2 nel caso in cui siano riscontrabili «Elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative.

Hai ricevuto un provvedimento di inidoenità? Scopri se puoi contestarlo! Come sempre, siamo pronti a difendere i vostri diritti. Clicca su INIZIA e compila il form per fare la tua segnalazione o essere ricontattato dal nostro staff legale specializzato!



14/02/2024

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