Iscrizione corso di laurea magistrale a numero chiuso: anche i laureandi possono accedere
Il TAR di Palermo, con la seguente sentenza (clicca qui per leggere), ha riconosciuto, in via definitiva, ad una nostra ricorrente che intendeva iscriversi ad ad un corso di laurea magistrale a numero chiuso il diritto di immatricolarsi con riserva in attesa del conseguimento della laurea.
Facciamo un passo indietro sulla vicenda che ha dato origine alla sentenza in esame.
Iscrizione corso di laurea magistrale a numero chiuso: i laureandi possono immatricolarsi
Il bando stabiliva come termine ultimo di immatricolazione il 6/11/2015, mentre la candidata conseguiva la laurea presso altro ateneo in data 30 novembre.La ricorrente, difesa e rappresentata dallo studio legale Leone – Fell & Associati, ha impugnato il relativo bando, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, lamentando il fatto che il bando non ha previsto la possibilità di immatricolazione con riserva per gli studenti laureandi che avrebbero conseguito, da lì a poco, nella stessa sessione autunnale, il titolo richiesto presso altro ateneo il quale avesse calendarizzato i relativi esami in data successiva (ma prossima) a quella della scadenza del bando.Il TAR di Palermo ha accolto il ricorso mettendo in evidenza il fatto che il bando impugnato non risulta coerente con i principi relativi al giusto procedimento ed alla parità concorsuale.
Iscrizione corso di laurea magistrale a numero chiuso: la pronuncia in esame
Ebbene per i corsi di laurea magistrale a numero programmato, sebbene lo studente è ammesso a sostenere le prove di accesso anche in mancanza della laurea, alcune Università subordinano l’iscrizione al primo anno della Laurea Magistrale al conseguimento della laurea prima della data prevista nel bando per l’iscrizione stessa.
Secondo il TAR, però, l’individuazione della data ultima di iscrizione che è lasciata alla discrezionalità dell’amministrazione non può pregiudicare tutti quei ragazzi che si laureano a pochi giorni dal termine previsto per la loro immatricolazione.
Dice il TAR “Nel caso specifico integra il dedotto vizio dell’eccesso di potere non aver previsto, quale data ultima per l’iscrizione per gli studenti utilmente inseriti nella graduatoria lo stesso termine del 30 novembre che, invece, è stato concesso agli studenti per le iscrizioni ulteriori a seguito dello scorrimento della graduatoria. Infatti, a seguito di scorrimento veniva consentito ad uno dei candidati posizionatisi oltre l’ultima posizione utile per l’accesso al corso di laurea, di immatricolarsi entro il 30 novembre, lo stesso giorno in cui la ricorrente conseguiva il titolo di studi richiesto per l’immatricolazione.”
L’amministrazione, quindi, avrebbe dovuto consentire l’iscrizione con riserva ai candidati laureandi che, come in specie, avrebbero conseguito il titolo richiesto entro la data ritenuta utile per l’iscrizione degli altri candidati classificatisi in posizioni successive, ammessi all’iscrizione in ragione degli scorrimenti della stessa graduatoria.
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14/04/2017