PER LAUREANDI O LAUREATI NON E’OBBLIGATORIO PARTECIPARE ALLE PROVE DI AMMISSIONE PER L’ACCESSO A MEDICINA/ODONTOIATRIA
Lo studio legale Leone – Fell & Associati è ormai da anni promotore di “campagne dei diritti” volte a consentire a giovani studenti meritevoli di avere accesso a corsi di laurea dai quali vengono esclusi in virtù della presenza del numero programmato.
L’accesso ai predetti corsi di laurea sarebbe quindi subordinato a delle prove di ammissione.
Ma qual è la reale finalità dei test di ammissione?
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015 ha chiarito che se i contenuti della prova di ammissione di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 devono far riferimento ai “programmi della scuola secondaria superiore”, la prova non può che essere rivolta ad i neo diplomati, ovvero a coloro i quali intendono iscriversi per la prima volta al corso di laurea, sulla base, quindi, del titolo di studio e delle conoscenze acquisite.
Una ulteriore specificazione circa il carattere dei test la troviamo nei decreti che annualmente il MIUR emana al fine di regolare le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato. Per ultimo è il Decreto Ministeriale del 30 giugno 2016, n.546 a ribadire, nell’allegato “A”, che “le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato”. Ne risulta evidente, come ribadito nella citata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, “il riferimento della norma ad un accertamento da eseguirsi al momento del passaggio dello studente dalla scuola superiore all’università e dunque la dichiarata funzione alla quale la prova risponde: verificare la sussistenza – nello studente che aspira ad essere ammesso al sistema universitario – di requisiti di cultura pre-universitaria”.
Ed è ancora il Consiglio di Stato ( A.P. N. 1/2015 ) ad affermare in maniera chiara ed esplicita che “se la prova stessa è volta ad accertare la “predisposizione per le discipline oggetto dei corsi”, è vieppiù chiaro che tale accertamento ha senso solo in relazione ai soggetti che si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario, mentre per quelli già inseriti nel sistema ( e cioè già iscritti ad università italiane o straniere ) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l’esistenza di una “predisposizione” di tal fatta, quanto piuttosto, semmai, di valutarne l’impegno complessivo di apprendimento ( v. art. 5 del D.M. n. 270/2004 ) dimostrato dallo studente con l’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute”.
ODONTOIATRIA, MEDICINA, IMAT, FARMACIA, PROFESSIONI SANITARIE, CHIMICA, BIOLOGIA, SCIENZE MOTORIE ETC: NON E’OBBLIGATORIO PARTECIPARE ALLE PROVE DI AMMISSIONE PER L’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO
I principi sopra enunciati hanno inevitabilmente orientat
Il nostro studio legale ha già promosso delle azioni dirette a consentire agli studenti laureati in Odontoiatria di Immatricolarsi in Medicina e Chirurgia e viceversa, nonché ai diplomati in Massofisioterapia di iscriversi in al corso di laurea in Fisioterapia.
Abbiamo già ottenuto delle vittorie relativamente ai casi sopra enunciati ed è ancora possibile aderire alle citate azioni.
- Accesso in medicina o odontoiatria per i già laureati in uno dei predetti corsi (clicca qui per maggiori informazioni)
- Diplomati in massofisioterapia possono iscriversi al terzo anno di fisioterapia (clicca qui per maggiori informazioni)
PER CAMBIARE CORSO DI LAUREA BISOGNA NECESSARIAMENTE ESSERE GIÀ LAUREATI O ANCHE SOLO LAUREANDI?
Per iscriversi ad anni successivi al primo occorrono almeno 25 CFU in materie convalidabili nel corso di laurea in Medicina. Dunque, lo Studio legale consiglia solo a chi è già iscritto a terzo anno/laureando o laureato in uno di questi corsi sopra indicati di fare questa tipologia di ricorso.
Oppure comunque di accertarsi presso il proprio Ateneo se si hanno o meno sostenuto delle materie che darebbero 25 CFU a Medicina/Odontoiatria.
Il provvedimento del Consiglio di Stato, circa la finalità dei test di ammissione, non si riferisce ai soggetti che hanno già conseguito un titolo di studi, ma, in maniera più ampia, agli studenti iscritti ad università italiane e straniere che hanno dimostrato una predisposizione all’apprendimento con l’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute.
PER ADERIRE
È possibile proporre soltanto dei ricorsi individuali dal costo di 500,00 euro per la presentazione dell’istanza per chiedere la immatricolazione e, qualora l’ateneo si rifiutasse o non rispondesse, ulteriori 1000 euro (più 650,00 di CU) per chiedere al Giudice un provvedimento di immatricolazione che obblighi l’Ateneo.
14/04/2022