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Lavoro, se lo straordinario è continuativo il TFR aumenta

straordinario

Molto spesso accade che alcuni datori di lavoro del settore privato, ma altrettanto spesso, purtroppo, anche nel settore pubblico, omettano di includere nella base di calcolo del TFR di ciascun dipendente in forza presso la loro azienda o ditta, le ore di lavoro straordinario che molto spesso i dipendenti sono “costretti” a svolgere con frequenza non occasionale.

In altre e più semplici parole, ogni qual volta capita di svolgere del lavoro straordinario per il proprio datore di lavoro con frequenza costante e ripetuta nel tempo, si ha diritto per legge all’inclusione del compenso maggiorato percepito per il lavoro straordinario svolto nella base di calcolo del TFR.

Qualora tale “obbligo di calcolo” fosse sempre e costantemente rispettato dal datore nel corso dell’intero rapporto di lavoro e qualora le ore di lavoro straordinario svolte dal lavoratore nel corso del rapporto abbiano acquisito il carattere della “non occasionalità”, è possibile ottenere alla cessazione del rapporto di lavoro cospicue maggiorazioni dell’importo complessivo TFR.

Come disciplinato dal secondo comma dell’art. 2120 c.c.: “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.

Pertanto, devono essere ricomprese nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto e integrano, quindi, il c.d. “principio di omnicomprensività degli emolumenti retributivi”, tutte quelle voci della retribuzione che abbiano carattere “non occasionale” e che siano conseguenza di prestazioni in natura corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro.

Dato per assodato ed incontestabile lo svolgimento del lavoro straordinario in occasione ed in dipendenza del rapporto di lavoro ontologicamente inteso, non resta che definire il perimetro del concetto di “non occasionalità” per poter certamente includere le differenze retributive maturate per lo svolgimento di lavoro straordinario, nella base di calcolo annuale del T.F.R.

Il consolidato orientamento della Corte di Cassazione sul concetto di “non occasionalità” è uniforme nel ritenere che si devono escludere dalla nozione di retribuzione accolta dal secondo comma dell’art. 2120 c.c. solamente i compensi sporadici ed occasionali, cioè quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite.

Al contrario, devono computarsi nella retribuzione utile tutti gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro o in diretta dipendenza con le mansioni stabilmente svolte dal lavoratore in seno all’azienda. Ai fini dell’inclusione di un compenso nella retribuzione utile è sufficiente che di esso il lavoratore abbia goduto in modo normale in corso ed a causa del rapporto di lavoro.

Più specificamente la Cassazione ha preso posizione anche sulla questione della computabilità del lavoro straordinario, statuendo che va escluso dalla retribuzione utile per il TFR solo se erogato per prestazioni a carattere saltuario, legate ai c.d. picchi anomali. Ai fini dell’inclusione è, invece, sufficiente che il compenso sia riconosciuto per prestazioni espletate con frequenza, ma non necessariamente con periodicità assoluta, connesse alla particolare organizzazione del lavoro.

Per tali ragioni vanno necessariamente inclusi nella base di calcolo del TFR di ogni prestatore di lavoro i compensi corrisposti in modo forfettizzato o a cadenza fissa dal datore di lavoro a titolo di maggiorazione per il lavoro straordinario, che devono essere sommati alla base di calcolo retributiva con riferimento all’anno di maturazione.

Qualora abbiate riscontrato tale omissione di calcolo nei vostri cedolini paga o nel vostro modello C.U. relativi al rapporto di lavoro, non esitate a scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica [email protected] per ricevere delucidazioni.

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01/06/2022

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