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Medici specializzandi: il foro competente per il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie

Medici specializzandi: il foro competente per il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie

La Corte di Cassazione indica il foro territorialmente competente per la richiesta di risarcimento del danno da parte dei medici specializzati che non hanno percepito alcuna remunerazione per lo svolgimento dei corsi di formazione a causa dell’inadempimento legislativo dell’Italia rispetto alle direttive CEE 75/363 e 82/76.

specCon l’ordinanza n. 24353/2016, i Giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto in base al quale in tema di domanda di un medico specializzato, volta ad ottenere l’adempimento da parte dello Stato italiano dell’obbligo del risarcimento del danno derivato dall’inadempimento da parte del detto Stato delle direttive CEE 75/363 e 82/76, l’obbligazione in relazione alla quale dev’essere determinato il foro erariale ai sensi dell’art. 25 c.p.c. ed agli effetti dei fori concorrenti di cui all’art. 20 c.p.c., tanto quanto all’individuazione del luogo di insorgenza dell’obbligazione quanto all’individuazione del forum destinatae solutionis, non è quella risarcitoria, bensì quella rimasta inadempiuta e che dà luogo a quella risarcitoria.
Ne consegue che l’uno e l’altro foro si situano in Roma, dove sorse l’obbligazione statuale in quanto da adempiere con l’attività legislativa attuativa e dove essa doveva essere adempiuta sempre con quella attività.
La Corte di legittimità ha così respinto la tesi sostenuta nel caso di specie da parte ricorrente secondo cui in siffatta ipotesi il forum destinatae solutionis sarebbe il foro del ricorrente quale creditore alla stregua del principio di diritto secondo cui i pagamenti della P.A. debbono effettuarsi presso l’amministrazione debitrice, che si identificherebbe, nella specie, nel luogo in cui ha sede l’Ufficio di Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, secondo le previsioni degli artt. 54 e ss. del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, ovvero Perugia.

Stethoscope
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Tale assunto, ad avviso dei Giudici, non può essere condiviso, perché non considera un dato inerente alla qualificazione dell’azione esercitata ed al suo oggetto, dato rappresentato dalla qualificazione dell’azione dei medici specializzandi, per il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, in termini di responsabilità contrattuale (sebbene non nel senso di una responsabilità da contratto, bensì nel senso di responsabilità discendente dalla violazione dell’obbligo statuale di adempiere il diritto comunitario manifestatosi nelle direttive non self-exectung ma sufficientemente specifiche da individuare le modalità di adempimento in modo obbligato).
Ebbene, sulla base di detta qualificazione, è palese, affermano i Giudici,che la prospettazione del ricorrente riguardo al forum destinatae solutionis è priva di fondamento, giacché suppone che l’azione risarcitoria sia fondata sulla invocazione di una responsabilità extracontrattuale, cioè da fatto illecito, ormai superata dalla giurisprudenza.
La determinazione del forum destinatae solutionis sulla base della qualificazione contrattuale della responsabilità comporta, invece, che detto foro debba individuarsi in quello del debitore, ai sensi dell’art. 1182, quarto comma, c.c., giacché l’obbligazione statuale inadempiuta ha ad oggetto non una somma di danaro, bensì l’adempimento, mediante l’esercizio del potere legislativo, delle direttive comunitarie.

Adriana Costanzo per Norma.dbi.it

13/04/2022

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