Il Consiglio di Stato con Parere n.1335/2015 accoglie il nostro ricorso e dispone l’ammissione alla prova per il corso di formazione specifica in Medicina Generale, anno 2015/2018, che si è tenuta oggi.
Il bando, indetto dall’Assessore per la salute pubblica della Regione Sicilia, prevedeva tra i requisiti obbligatori (indispensabile ai fini della presentazione della domanda) il “possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia”, tale titolo, diversamente dal concorso per le specializzazioni mediche, andava conseguito prima della data di presentazione della domanda, anche se in un momento antecedente l’effettivo svolgimento delle prove.
Secondo quanto si apprende dal provvedimento dei giudici il bando viola il principio generale del Favor Partecipationis, secondo il quale, l’Amministrazione ha l’obbligo di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative prive di una reale ragione giustificatrice.
Ed infatti, in tal caso mancava un reale interesse pubblico prevalente che potesse giustificare la scelta dell’Amministrazione di limitare la partecipazione agli studenti laureatisi entro l’a.a. 2014/2015.
Ciò non è tutto, infatti veniva prodotta una ulteriore conseguenza irrevocabile: a causa della clausola del bando che prevede che a parità di punteggio ha diritto chi ha minore anzianità di laurea, i concorrenti, esclusi dalla prova, avrebbero dovuto attendere più di un anno per partecipare al nuovo concorso in medicina generale e sarebbero stati superati, in caso di parità di punteggio, dagli altri concorrenti con titoli più “giovani”, partendo così svantaggiati rispetto ai colleghi che si laureeranno in periodo successivo: creando una situazione paradossale in spregio al principio di ragionevolezza. Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima tale ingiustificata limitazione consentendo ai nostri ricorrenti di sostenere la prova.
10/12/2015