Accolto il ricorso di una docente palermitana, nostra ricorrente, a cui non era stata accettata la domanda di trasferimento. Assegnata a Lucca, in Toscana, la docente aveva presentato domanda all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza per poter assistere il genitore, disabile e non in grado di compiere autonomamente le attività quotidiane, residente in Sicilia.
Il Giudice ordinario ha accolto le nostre tesi e confermato che i docenti referenti unici di genitori gravemente disabili hanno diritto alla precedenza.
Nello specifico, la contrattazione collettiva esclude la sussistenza del diritto di precedenza nella mobilità interprovinciale in favore del parente ed affine sino al terzo grado che assiste il genitore in condizioni di handicap. Tale esclusione, tuttavia, contrasta con il dato normativo rilevante.
Pertanto, tutti i docenti che sono referenti unici di disabili in situazione di gravità (ex art. 3, comma 3, della Legge 104/1992) e che per tale ragione partecipano alla mobilità interprovinciale al fine di assistere siffatti familiari, potranno aderire al nostro ricorso e far valere il proprio diritto.
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22/04/2022