Anche quest’anno il CCNI per la mobilità 2019/2020 non ha applicato illegittimamente l’art. 42 bis, non riconoscendo la precedenza al genitore di bambini di età inferiore a tre anni.
L’art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 prevede per i dipendenti pubblici una forma di mobilità destinata al ricongiungimento dei genitori del bambino, agevolando e facilitando la presenza di entrambi i genitori nella prime fasi di vita del proprio figlio.
L’articolo in questione così dispone:
“1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
La mancata previsione della precedenza in questione è a ben vedere illegittima. La tutela dell’unità familiare, infatti, non può che prevalere sull’interesse agli spostamenti sulla base del punteggio, trattandosi di un bene costituzionalmente garantito.
Pertanto, tutti coloro che hanno figli minori di tre anni e che si trovano nella situazione sopra descritta hanno diritto alla precedenza nella mobilità, al pari dei docenti in possesso della precedenza ex L. 104/1994.
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