L’art. 42 bis del D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151 prevede per i dipendenti pubblici una forma di mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino con età inferiore ai 3 anni, favorendo concretamente la loro presenza nella sua fase iniziale di vita.
La norma in particolare dispone: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda”.
Il comma 7 dell’art 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124-Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche- ha introdotto all’articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le seguenti parole: “e limitato a casi o esigenze eccezionali”.
La predetta disposizione rientra tra le norme dettate a tutela dei valori costituzionalmente garantiti inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, garantiti dagli art. 29, 30, 31 e 37 Cost, i quali nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti – come appunto l’art. 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001 – a rendere effettivo l’esercizio di tale attività.
Prima della riforma del 2015, la giurisprudenza però era pressoché unanime nell’affermare che il riconoscimento del diritto di cui all’art 42 bis, d.lvo 151/2001, non costituendo un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo, era rimesso ad una valutazione puramente discrezionale dell’amministrazione basata sulle esigenze organizzative del proprio personale.
L’introduzione – ad opera del settimo comma dell’art. 14 della legge 124/2015 – delle parole “e limitato a casi o esigenze eccezionali” ha “arrestato” l’inesorabile prassi delle Amministrazioni di denegare senza particolari esigenze le richieste di trasferimento avanzate dai propri dipendenti, limitando così l’esercizio di tale discrezionalità ad ambiti ben circoscritti, “casi o esigenze eccezionali”, tali da non potersi qualificare come mere difficoltà o disagi nel riorganizzare gli uffici.
Recentemente, il Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza di rigetto espressa dal TAR Basilicata, concernente il diniego di assegnazione temporanea con la seguente motivazione “Ritenuto che l’appello pare presentare sufficienti elementi di fumus boni juris, atteso che dopo la modifica dell’art. 42 bis del D.Lgs. 151/01, per effetto dell’art. 14 c. 7 della L. 124/15, le mere difficoltà organizzative dell’Amministrazione, dovute a carenza di organico, non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento del beneficio previsto dalla suddetta disposizione normativa, introdotto dal legislatore a tutela dei minori”.
Così anche il TAR Lombardia che, richiamando la predetta pronuncia, ha accolto il ricorso avverso il provvedimento di diniego di trasferimento ex art 42 bis, d.lgs. 151/2001 e ha“Rilevato che sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa in quanto le ragioni ostative indicate dall’amministrazione concernono una modesta carenza di organico per quanto concerne le unità cinofile (tra l’altro contestate dalla ricorrente che sottolinea anche la presenza di altro personale per lo svolgimento di detta funzione, sia pure con diversa qualifica) mentre l’articolo 42 bis del decreto legislativo 151 del 2001 come modificato dall’articolo 14, comma 7°, della legge 7 agosto 2015 n. 124 prevede che il dissenso sia motivato limitatamente a casi o esigenze eccezionali”
Alla luce della nuova e più recente giurisprudenza, pertanto, la discrezionalità delle Amministrazione è stata limitata a “casi del tutto eccezionali” e per i quali l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
Pertanto, nel caso in cui l’Amministrazione esprima il diniego immotivatamente o a vostro avviso la motivazione addotta dalla stessa non rientra nei “casi eccezionali” potrete contattarci telefonicamente al numero 0917794561 o inviarci una mail al nostro indirizzo [email protected]
Articolo a cura di Luciana Russo
11/04/2022