Come riportato ampiamente nelle scorse settimane (clicca qui per leggere l’articolo) il CCNI è stato adottato in palese violazione di leggi, in relazione alla mobilità scuola 2016. Più precisamente, l’art. 6 del CCNI 2016/2017 circoscrive le operazioni di mobilità territoriale e professionale in quattro rispettive fasi:
FASE A – Trasferimenti e Passaggi di ruolo provinciali – mobilità docenti 2016
Questa fase comprende l’assegnazione definitiva in titolarità su scuola anche dei neoassunti nelle fasi Zero ed A.
FASE B – Trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015, e assegnazione sede definitiva provinciale dei docenti delle gm/2012 assunti in fase b e c – mobilità docenti 2016
Questa fase comprende la titolarità su scuola solo nel primo ambito, in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo. Così anche per i passaggi di ruolo e di cattedra interprovinciali. Per i docenti neoassunti nelle fasi B e C, provenienti dalle GM/2012, invece, la sede definitiva verrà assegnata nella provincia di assunzione in titolarità su ambito.
FASE C – assegnazione sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase b e c – mobilità docenti 2016
Questa fase prevede l’assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti dalle GAE in fase B e C.
FASE D – trasferimenti interprovinciali dei docenti fase “zero” e “a” (sia da gae che da gm) e docenti gm/2012 assunti nelle fasi b e c – mobilità docenti 2016
Questa fase prevede il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito, in deroga al vincolo triennale, dei docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei docenti GM/2012 assunti nella fase B e C.
Ciò premesso, appare evidente, che la mobilità DOCENTI 2016 prevista nelle fasi B e D si pone in contrasto con quanto espressamente previsto dal comma 108 della L. 107/2015, secondo cui i docenti assunti a tempo indeterminato entro il 2014/2015 a domanda partecipano alla mobilità territoriale e professionale per l’a.s. 2016/2017, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria agli assunti dalle GAE nelle fasi B e C.
Successivamente, sempre nell’a.s. 2016/2017, partecipano alla mobilità straordinaria su tutti gli ambiti nazionali, per l’incarico triennale, gli assunti dalle GAE nelle fasi B e C.
Pertanto, la Fase B deroga alla previsione normativa del comma 108, nella misura in cui prevede per gli assunti entro il 2014/2015 una mobilità in deroga in titolarità su scuola (e non su ambito).
Non si intuisce, infatti, quale possa essere la ratio sottesa alla deroga del vincolo triennale, considerata la concessione della titolarità su scuola.
Così anche la Fase D deroga al comma 108, in quanto consente ai docenti assunti in fase Zero ed A e a quelli assunti dalle GM/2012 in fase B e C, in deroga al vincolo triennale, di chiedere il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito.
Infatti, la mobilità straordinaria in deroga era prevista soltanto per gli assunti dalle GAE nelle fasi B e C, e non anche per gli assunti dalle GM nelle fasi B e C, o per gli assunti nelle fasi Zero ed A.
Appare opportuno sottolineare quanto espressamente previsto dal comma 196 della L. 107/2015 che espressamente prevede che: “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.
Le superiori deroghe sono assolutamente illegittime, poiché affette, oltre che da violazione di legge, anche da irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento tra coloro che sono stati assunti entro l’anno scolastico 2014/2015 (che partecipano alla mobilità in deroga al vincolo triennale) e coloro che sono stati assunti nelle fasi B e C ai sensi del comma 98 della L. 107/2015.
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03/05/2016