Niente multe se l’autovelox non è tarato
Nulle le multe elevate per eccesso di velocità se l’autovelox non è stato sottoposto a taratura periodica.
Spetta al Comune l’onere di fornire la prova della verifica dell’apparecchio, anche nei giudizi pendenti.
Qualora l’Ente non dovesse fornire alcuna dimostrazione della funzionalità dell’autovelox, gli accertamenti delle sanzioni per eccesso di velocità sarebbero considerati nulli.
Niente multe: la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, con sentenza del 16 maggio scorso , n. 9972, ha così accolto il ricorso di un automobilista che aveva ricevuto una multa dalla Polizia Municipale per aver superato i limiti consentiti di velocità. I giudici hanno riformato la sentenza di secondo grado, che aveva invece confermato l’ordinanza-ingiunzione. Ad avviso della Suprema Corte in appello era stato omesso di considerare la mancata prova, da parte dell’amministrazione comunale, dell’avvenuta taratura dell’autovelox.
Facendo proprio e ribadendo il principio (retroattivo) contenuto in una nota e recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 113/2015), secondo cui è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 45 comma 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, i Giudici di legittimità hanno cassato con rinvio (al Tribunale di Ferrara) la sentenza impugnata, ritenendo che per l’effetto di “tale pronuncia di incostituzionalità che ha effetto retroattivo ed è quindi applicabile ai giudizi pendenti, il citato articolo 45 prescriva la verifica periodica della funzionalità degli autovelox e la loro taratura”.
17/06/2016