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I posti non assegnati agli extracomunitari vanno redistribuiti secondo graduatoria

posti non assegnatiNei corsi di laurea a numero programmato, i posti destinati agli extracomunitari, qualora non assegnati, posso essere destinati agli studenti comunitari, secondo l’ordine della graduatoria unica nazionale. 

A stabilirlo è ancora una volta il Tar del Lazio che ha recentissimamente in via definitiva annullato il comma III dell’art. 2 DM inerente all’accesso al corso di laurea di Medicina e Chirurgia che precludeva l’attribuzione ai cittadini comunitari e a quelli extracomunitari residenti nell’UE i posti non coperti dagli aspiranti extracomunitari non residenti.

I posti non assegnati agli extracomunitari: devono essere redistribuiti ai cittadini comunitari

Il Miur e gli Atenei interessati, per poter dare seguito alle richieste di immatricolazione, sulla base dei posti destinati agli extracomunitari non assegnati, dovranno però valutare preliminarmente quanti posti originariamente riservati ad extracomunitari siano rimasti vacanti; dovranno, quindi, tenere conto di quanti di tali studenti abbiano diritto alla immatricolazione per effetto di provvedimenti giurisdizionali e solo dopo di ciò, potranno assegnare i posti residui agli aspiranti studenti comunitari, secondo l’ordine di graduatoria.

La scelta del legislatore è infatti caduta sulla attribuzione al Miur del potere di scelta annuale del numero complessivo di posti da bandire sul territorio nazionale secondo due criteri fondamentali, che, per loro natura, devono essere necessariamente contemperati tra di loro: ovvero, da una parte, la valutazione dell’offerta formativa potenziale delle Università, e, dall’altra, l’esigenza di reperire un adeguato numero di professionisti sanitari secondo il concreto fabbisogno in atto.

Questa esigenza non trova limitazione nella normativa che disciplina l’accesso degli studenti extracomunitari non residenti alle Università italiane, in quanto l’art. 46 del DPR n. 394 del 1999 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), al primo comma, si limita a prevedere che “In armonia con gli orientamenti comunitari sull’accesso di studenti stranieri all’istruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all’istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l’anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi”.

La disposizione in questione si limita quindi a disciplinare una domanda di istruzione proveniente da cittadini stranieri, ma non contiene sbarramenti alla possibilità che, una volta adempiuti detti obblighi, si rivolga anche agli studenti comunitari, garantendo così il diritto all’istruzione, di cui è espressione la piena occupazione di tutti i posti disponibili nelle facoltà interessate. 

I posti non assegnati agli extracomunitari: chi può fare ricorso    

Pertanto, tutti coloro che hanno un punteggio utile prossimo all’ultimo immatricolato presso la sede da loro ambita, possono verificare se è rimasto qualche posto vacante (andando sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2017/cerca_corsi.php#nota1) e poi agire in giudizio per chiedere l’ammissione nel posto rimasto vacante.

Per maggiori informazioni compila il nostro form  “Raccontaci il tuo caso”  o manda una mail a [email protected].

13/04/2022

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