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Lavoro, quando chiedere l’inquadramento superiore e le relative differenze retributive

lavoroCapita spesso che i lavoratori subordinati, più nel settore del lavoro dipendente da privati che nel settore pubblico, svolgano mansioni lavorative riconducibili ad un livello di inquadramento superiore rispetto alle varie classificazioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed assegnate a quel lavoratore in sede di stipula del contratto individuale di lavoro.

In altre e più semplici parole, moltissimi lavoratori dipendenti sono “costretti” un po’ dalle esigenze tecnico produttive dei datori di lavoro, ma molto più spesso da banali esigenze datoriali di risparmio sulla voce “costo del lavoro”, a svolgere mansioni che in base alle previsioni della contrattazione collettiva prevederebbero sia un obbligatorio e formale riconoscimento da parte del datore di lavoro di un maggior livello, con l’inquadramento al livello relativamente al quale si svolgono effettivamente le mansioni, ma anche, ed ovviamente, la consequenziale maggiorazione retributiva in busta paga.

Senza dimenticare che, inoltre, è anche possibile domandare al datore le differenze retributive maturate precedentemente al formale riconoscimento del livello superiore, naturalmente entro i limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui si sono svolte per la prima volta le pretese mansioni superiori.

Con l’entrata in vigore dell’ormai noto “job’s Act” (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) però, le regole giuridiche per far valere il proprio diritto di lavoratore al riconoscimento ed all’inquadramento al livello superiore, sono cambiate in maniera  consistente, divenendo più stringenti per il lavoratore.

Secondo il nuovo disposto dell’art. 2103 del Codice Civile, rubricato “Prestazioni del lavoro”, i requisiti che il lavoratore dovrà verificare di possedere al fine di essere inquadrato in un livello superiore, poiché richiesti dalla novellata norma privatistica, sono i seguenti:

  • Dalla lettura della Declaratoria del proprio livello di appartenenza nel CCNL, è possibile preliminarmente comprendere se effettivamente si svolgono le mansioni per le quali si è ricevuto l’inquadramento da parte del datore di lavoro. Leggendo le declaratorie degli altri livelli di inquadramento previsti dal medesimo CCNL, invece, è possibile comprendere se si stanno svolgendo mansioni riconducibili ad un livello superiore;
  • Svolgere da almeno 6 mesi consecutivi le pretese mansioni relative ad un livello di inquadramento superiore;
  • Ulteriore elemento di novitàè che l’assegnazione alle mansioni superiori deve essere, oltre che effettiva, anche continuativa;
  • Le superiori mansioni devono essere assegnate in maniera esclusiva o comunque prevalenterispetto a quelle di livello inferiore.

Nel settore pubblico, invece, il principio di equivalenza tra le mansioni svolte e quelle di effettivo inquadramento professionale, rappresenta uno degli elementi di più forte divisione tra il lavoro pubblico e quello privato, a causa della diversità di norme e di disciplina giuridica che per il settore pubblico è disciplinata e contenuta nell’art. 52 D.lgs. 165/2001 (TUPI) nella versione, oggi, derivante dalle intervenute modifiche introdotte dall’art. 62, D.lgs. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta).

Infatti, la disciplina legale del diritto del datore di lavoro pubblico di mutamento delle mansioni del dipendente presenta, indubbiamente, caratteristiche del tutto peculiari ed autonome rispetto al regime vigente nel settore privato.

Appare di facile comprensione che le disposizioni sull’avanzamento automatico di livello, così come il riconoscimento delle differenze retributive previste dalla disciplina privatistica, risultino in evidente contrasto coni principi giuridici ispiratori del buon funzionamento della cosa pubblica, quali ad esempio il principio di legalità, del buon andamento ed imparzialità che devono ispirare l’azione della P.A.

L’istituto giuridico di cui all’art. 52 TUPI dispone, in via generale, che, al di fuori delle ipotesi di adibizione alle mansioni di cui all’assunzione ovvero a quelle equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi e, comunque, dell’adibizione a mansioni superiori per effetto di procedure concorsuali di cui sia risultato vincitore (comma 1), che:

  • per ”obiettive esigenze di servizio”, il prestatore di lavoro possa essere adibito a mansioni relative alla qualifica immediatamente superiore (comma 2, lett. a e b), per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili per un periodo complessivamente non superiore ad un anno, qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti;
  • in tutte quelle ipotesi di vacanza del posto in organico ovvero per tutta la durata dell’assenza, quando si renda necessario per sostituire altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione delle ferie.

Se dopo la lettura di questo articolo ritenete di svolgere mansioni di livello superiore, o comunque, se volete comprendere appieno se il vostro datore vi ha inquadrato nel corretto livello di cui al CCNL di appartenenza, ed eventualmente domandare sia il riconoscimento del livello che le relative differenze retributive già maturate, inviate una mail all’indirizzo del nostro Studio Legale [email protected] per ricevere delucidazioni e consigli in merito.

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11/04/2022

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