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Regione siciliana, illegittime le procedure di stabilizzazione a discapito della mobilità

La Regione siciliana ha dato il via alla procedura di stabilizzazione di alcuni lavoratori bloccando però la mobilità di coloro che già lavorano presso gli enti regionali. Si tratta di un'illegitiimità che è possibile contestare con un ricorso al Tar

La mobilità

La Regione siciliana ha reso noto, nei mesi scorsi, di voler procedere alle stabilizzazioni del personale sanitario e socio-sanitario, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che abbia prestato servizio durante il “periodo covid” e che avrà diritto, pertanto, alla stipula di un contratto a tempo indeterminato con l’Ente sanitario. Tuttavia, tale previsione, adottata in assenza di un’adeguata motivazione, si pone in contrasto con la normativa applicabile all’istituto della mobilità, ovvero quella forma di reclutamento del personale presso gli Enti pubblici che risulta prioritario persino rispetto ai concorsi pubblici. ​

La mobilità è una procedura che consente l’impiego del lavoratore già in servizio, presso un altro ufficio all’interno della stessa Amministrazione (mobilità interna) o di un’Amministrazione diversa (mobilità esterna). Negli ultimi anni, anche secondo le recenti novità normative introdotte nel settore, la mobilità ad oggi risulta essere lo strumento privilegiato per il reclutamento del personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Sul punto, però, il dibattito è acceso, sia in dottrina che in giurisprudenza, per stabilire se effettivamente debba essere preferita la procedura di mobilità rispetto all’ulteriore forma di reclutamento, data dalla stabilizzazione.

Quest’ultima, prevista in particolare dalla normativa emergenziale legata all’epidemia da covid-19, comporta l’assunzione di personale che abbia maturato, presso un Ente del SSN, almeno 18 mesi di servizio, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

Il caso della Regione siciliana

La decisione della Regione siciliana di procedere alle stabilizzazioni in luogo della mobilità risulta illegittima proprio perché adottata in assenza di qualsiasi motivazione posta a fondamento di tale scelta: ciò si pone in aperto contrasto con i principi costituzionali posti a fondamento della materia, che impongono, infatti, in casi di deroga alla regola generale dell’accesso al pubblico impiego tramite concorso pubblico, un’adeguata motivazione che dia conto di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.

Ed infatti, la procedura di mobilità presuppone comunque una fase preliminare selettiva, che il dipendente deve aver superato proficuamente ai fini dell’assunzione in servizio.
Le stabilizzazioni per così dire “generalizzate”, invece, comportano di fatto l’assunzione di personale presso gli Enti pubblici, pur in assenza di una previa procedura concorsuale di tipo selettivo: essendo, quindi, procedure residuali, necessitano di un’adeguata motivazione posta a sostegno delle stesse.

Se anche tu, quindi, hai interesse a far valere il tuo diritto alla mobilità, ma sei attualmente bloccato dall’esistenza di una procedura di stabilizzazione attiva, potrai far valere i tuoi diritti proponendo ricorso al Tar.

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16/05/2023

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