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Diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare: non sussiste la giurisdizione amministrativa

Diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare: non sussiste la giurisdizione amministrativa

Il ricongiungimento familiare si può definire come quel diritto a mantenere o a riacquistare l’unità familiare, nei confronti dei familiari stranieri, concesso allo straniero che vive in Italia, purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per determinati congiunti previsti dalla legge.

Diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare: la pronuncia del T.a.r. Lazio

In materia di diritto all’unità familiare, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando siano impugnati i relativi provvedimenti.

Lo ha stabilito il T.A.R. Lazio – Roma – con sentenza 11 novembre 2016 , n. 11227.

In materia di ricongiungimento familiare, rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998, sussiste infatti la giurisdizione del giudice ordinario per ogni questione relativa al “diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare” ed al permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relativa ad ogni altro provvedimento “in materia di diritto all’unità familiare”. Nei confronti di tali provvedimenti, è possibile esperire l’opposizione di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 150/2011.

Diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare: va declinata la giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario

Se la controversia viene instaurata dinanzi al giudice amministrativo, quindi, esso declinerà la giurisdizione in favore di quella del Giudice Ordinario, davanti al quale il giudizio andrà riassunto, entro il termine perentorio dal passaggio in giudicato della sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente intervenute.
Nel caso oggetto di pronuncia venivano impugnati davanti al TAR capitolino due provvedimenti di rigetto di visto d’ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, materia rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 30 comma VI del decreto legislativo n. 286 del 1998. Questo, invero, attribuisce espressamente all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ogni questione relativa al “diniego di nulla osta al ricongiungimento familiare” ed al permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relativa ad ogni altro provvedimento “in materia di diritto all’unità familiare”, prescrivendo che, in questi casi, l’interessato possa proporre l’opposizione disciplinata dall’art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 2011.
I giudici hanno rilevato che per effetto della norma citata, nella controversia va declinata la giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore di quella del Giudice Ordinario, davanti al quale il giudizio andrà riassunto, ai sensi dell’art. 11 comma II c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, restando salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente intervenute.

25/11/2016

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