Per la prima volta, il Tar Lazio ha emanato un’ordinanza di annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento titoli esteri presentata da una docente, nostra ricorrente, applicando anche ai titoli conseguiti in Spagna i principi dell'Adunanza Plenaria sui titoli rumeni.
Secondo i giudici, il Ministero non può legittimamente rigettare l’istanza di riconoscimento sulla base della qualifica attribuita al titolo dallo stato di origine – nella fattispecie la Spagna aveva definito il titolo come “non ufficiale” – ma deve procedere con una valutazione puntuale della formazione conseguita dall’istante e sulla equiparabilità della stessa alla formazione impartita in Italia.
Per parlare del cambio di orientamento dei giudici in favore dei docenti abilitati e specializzati sul sostegno all’estero e in particolare in Spagna e Romania, abbiamo organizzato un webinar, martedì 14 marzo alle 17:00. Durante il webinar analizzeremo le prospettive aperte da questa nostra prima vittoria e spiegheremo cosa è possibile fare adesso per ottenere il riconoscimento del proprio titolo estero. Inoltre, tutti i docenti potranno porre le prorpie domande all’avv. Simona Fell, socia fondatrice dello Studio legale Leone-Fell & C. e all’avv. Tiziana De Pasquale, responsabile del Dipartimento di Diritto scolastico.
Riconoscimento specializzazione sul sostegno
Con Ordinanza n. 2000 del 2023, pubblicata il 9 marzo 2023, la quarta sezione del Tar Lazio ha finalmente deciso di cambiare orientamento rispetto alla precedente giurisprudenza relativa al titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna.
Se fino al febbraio 2023 il Tar Lazio aveva assunto un orientamento negativo rispetto al riconoscimento in Italia dei titoli di sostegno conseguiti in Spagna, oggi, per la prima volta, il Tar Lazio ha emanato un’Ordinanza di annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento presentata dalla docente nostra ricorrente.
La decisione dei giudici
A sostegno dell’accoglimento, il Tar Lazio ha finalmente accettato di applicare anche ai titoli conseguiti in Spagna i principi statuiti dall’Adunanza plenaria sui titoli conseguiti in Romania e Bulgaria, secondo cui “non può dunque ritenersi esclusa, ma anzi deve ritenersi necessaria, una verifica in concreto delle competenze professionali comunque acquisite nel Paese d’origine dal richiedente il riconoscimento e della loro idoneità all’accesso alla ‘professione regolamentata’ in quello di destinazione 10. Nella prospettiva finora delineata, la mancanza dei documenti necessari ai sensi del più volte art. 13 della direttiva 2005/36/CE non può pertanto essere automaticamente considerata ostativa al riconoscimento della qualifica professionale acquisita in uno Stato membro dell’Unione europea, dovendosi verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato, valutandolo per accertare se corrisponda o sia comparabile con la qualificazione richiesta nello Stato di destinazione per l’accesso alla ‘professione regolamentata” (Cfr. Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 18/2022, nonché, in senso conforme Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 19,20,21 e 22/2022).
Il Ministero, dunque, non può legittimamente rigettare l’istanza di riconoscimento sulla base della qualifica attribuita al titolo dallo stato di origine – nella fattispecie la Spagna aveva definito il titolo come “non ufficiale” – ma deve procedere con una valutazione puntuale della formazione conseguita dall’istante e sulla equiparabilità della stessa alla formazione impartita in Italia.
“Siamo orgogliosi di essere riusciti a dimostrare la validità di un percorso abilitativo sul Sostegno che accomuna tanti docenti che da oggi potranno finalmente insegnare senza riserve!”
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28/06/2023