Riconoscimento titolo estero Extra Ue

Hai avuto problemi con il Ministero per la convalida automatica del titolo professionale che hai ottenuto in Paese extra UE ma riconosciuto in un Paese UE?

Novità per il Riconoscimento in ITALIA del titolo extraUE convalidato in un Paese UE

non hai ricevuto il riconoscimento?

Se il tuo percorso è stato convalidato in un altro Paese dell’UE e il ministero ti ha denegato il riconoscimento c’è una soluzione! Chiedi una consulenza gratuita e ti spiegheremo come puoi procedere per ottenere quanto chiesto.

conosci la direttiva 2005/36 UE?

Ai sensi della direttiva 2005/36 è stato emesso un nuovo parere da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri il quale ha chiarito che i titoli all’estero vanno riconosciuti automaticamente!

Le sentenze della Corte di Giustizia


Come ha più volte affermato la Corte di giustizia – scrivono dalla Presidenza nel parere fornito al nostro studio legale – “spetta allo Stato membro d’origine e non allo stato membro ospitante far sì che tutti i requisiti previsti dalla direttiva delle condizioni minime di formazione siano soddisfatti. La Corte ha quindi precisato che il sistema di riconoscimento automatico e incondizionati dei titoli di formazione, quale quello previsto dalla direttiva 2005/36, sarebbe infatti gravemente compromesso se gli Stati membri potessero mettere in discussione, a loro piacimento, la fondatezza della decisione dell’autorità competente di un altro Stato membro di rilasciare titoli”.

Perché affidarsi ad uno studio legale specializzato per ottenere il riconoscimento di un titolo?

Sebbene esistano diverse fonti normative che disciplinano il riconoscimento di un titolo estero, la procedura da eseguire è spesso farraginosa. Qualsiasi errore, anche banale, può far tardare il riconoscimento del titolo e, conseguentemente, allontanare l’effettivo inserimento nel mondo accademico o professionale. Durante la procedura di riconoscimento, infatti, possono frapporsi plurimi ostacoli, non soltanto burocratici. Fin troppo spesso accade che a seguito di banali errori nella procedura di riconoscimento, l’ente competente decida di rigettare la richiesta, con conseguente necessità per l’istante di adire il Tribunale per vedersi riconosciuto il proprio titolo.

Proprio al fine di ottimizzare il tempo e ridurre il margine di errore, l
o studio Legale Leone-Fell & C. ha costituito un team specializzato che si occupa di ogni aspetto della pratica per l’ottenimento del provvedimento di riconoscimento del titolo.

Ecco cosa faremo per te:

Rapidità, competenze specifiche e costante comunicazione con il cliente costituiscono le caratteristiche del nostro Servizio di Riconoscimento del Titolo Estero.

 

Studiare all’estero e conseguire lauree e master permette allo studente di imparare lingue differenti, conoscere nuove culture, migliorare il proprio background accademico aumentando le possibilità di trovare lavoro.
Studiare all’estero però non significa perdere il titolo ottenuto una volta tornato in Italia.

Il procedimento di riconoscimento dei titoli accademici è previsto dall’art. 2 della Legge 148 del 2002 che stabilisce «la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini:

  1. 1. dell’accesso all’istruzione superiore;
  2. 2.del proseguimento degli studi universitari;
  3. 3. del conseguimento dei titoli universitari italiani.

È attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

Pertanto, tali procedure sono direttamente svolte dalle istituzioni di istruzione superiore (università o AFAM).

 

Il riconoscimento del titolo accademico estero può servire allo studente per:

Procedura di valutazione dei titoli finali di scuola secondaria superiore esteri per l’accesso ai corsi di primo ciclo (Laurea o Diploma accademico di primo livello).
Procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per l’accesso rispettivamente ai corsi di secondo (es. Laurea Magistrale) e terzo ciclo (es. Dottorato di Ricerca).
Procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per l’ottenimento di un corrispondente titolo finale italiano rispettivamente di primo o di secondo ciclo. Questa procedura ha l’obiettivo di rilasciare un titolo finale italiano, cioè avente valore legale nel nostro sistema.
A determinate condizioni, i titoli di dottorato (PhD) rilasciati da università estere possono essere riconosciuti equipollenti al Dottorato di Ricerca italiano secondo quanto stabilito dall’art. 74 del DPR 382/80. La procedura di equipollenza dei dottorati esteri non rientra nell’ambito di applicazione delle Legge 148/2002, ma l’autorità competente è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che si avvale del parere del CUN (Consiglio Universitario Nazionale).

Il principio che regola il riconoscimento professionale nel territorio dell’UE prevede che un professionista qualificato per un’attività in uno Stato membro possa esercitare la stessa nell’intero territorio dell’UE, senza doversi nuovamente abilitare.

In Italia le professioni si dividono in due categorie:

Sono quelle professioni che si possono esercitare senza necessità di possedere uno specifico titolo di studio. Sono non regolamentate, ad esempio, le professioni della pubblicità, della comunicazione, del marketing, dei vari settori artistici e musicali, della mediazione linguistica (interpreti e traduttori), e molte altre ancora. Chi intende svolgere in Italia una professione non-regolamentata ed è in possesso di un titolo estero non ha necessità di ottenerne il riconoscimento legale o formale per potersi inserire nel mercato del lavoro italiano.
Sono le professioni per cui la legge prescrive il possesso di determinati titoli (medico, odontoiatria, veterinario, farmacista, infermiere, ostetrico, architetto) e il superamento di prove di abilitazione professionale (ad esempio avvocato, commercialista, insegnante, fisioterapista, biologo, ingegnere e circa 800 altre tipologie). L’esercizio di tali professioni è protetto dalla legge ed è consentito esclusivamente ai soggetti abilitati secondo la normativa specifica per la tipologia di professione regolamentata. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente. Per ottenere il riconoscimento del proprio titolo occorre presentare domanda all’Autorità competente del paese ospitante e fornire tutta la documentazione richiesta.

Concorsi pubblici e progressioni di carriere

L’accesso alla Pubblica Amministrazione italiana avviene generalmente tramite un concorso pubblico. I possessori di un titolo di studio estero di qualsiasi livello (scuola secondaria o istruzione superiore) possono partecipare a concorsi per posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche italiane tramite una procedura di riconoscimento attuata ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 165/2001, come modificato dall’art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.
Questa procedura, dunque, è finalizzata alla valutazione del titolo principale richiesto dal bando di concorso. Lo scopo è quello di valutare l’equivalenza del titolo straniero a quello italiano richiesto da un determinato bando di concorso al fine dell’ammissione agli esami di quel concorso, senza che venga rilasciato un titolo italiano (equipollenza)

Viceversa, se si è già in possesso del titolo italiano principale richiesto per la partecipazione ad un concorso e si intenda far valutare altri titoli esteri accessori per l’attribuzione di ulteriore punteggio nei pubblici concorsi o nel caso di progressione di carriera nella pubblica amministrazione, si potrà applicare quanto disposto dall’art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 30 luglio 2009, n. 189.

In base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 30 luglio 2009, n. 189, è possibile far valutare titoli di studio esteri a fini previdenziali, per il riscatto del relativo periodo di studio.
In base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera c) del DPR 30 luglio 2009, n. 189, è possibile far valutare titoli di studio esteri per l’iscrizione ai Centri per l’impiego.
In base a quanto stabilito dall’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 30 luglio 2009, n. 189, è possibile far valutare titoli di studio esteri per l’accesso al praticantato o al tirocinio richiesti come requisito per alcune professioni regolamentate. Tale valutazione è svolta dal MIUR sentito il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, nel caso esista.
In base a quanto stabilito dall’art. 4 comma 2 del DPR 30 luglio 2009, n. 189, è possibile far valutare titoli di studio esteri per l’assegnazione di borse di studio e altri benefici erogati o riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni.

Coloro che si affidano a dei professionisti per far riconoscere il proprio titolo estero riducono notevolmente il sorgere di una fase giudiziale.

Tuttavia, qualora l’ente competente decida di rigettare l’istanza di riconoscimento (o non risponda alla richiesta entro un certo termine) è possibile proporre ricorso al Giudice competente chiedendo il riconoscimento del titolo.

Su questo tema, negli ultimi anni il nostro team legale è stato protagonista del contenzioso nazionale avverso il mancato riconoscimento dei titoli accademici e professionali.

Tra le tante azioni giudiziarie, ha avuto un notevole risalto mediatico l’annosa questione dei docenti abilitati in Romania e in Bulgaria per i quali il Miur ha deciso di non emettere provvedimenti di riconoscimento.

Il nostro team specializzato ha seguito oltre 500 docenti, vincendo un’importante battaglia legale conclusa con il riconoscimento effettivo dei titoli.

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Chi siamo

Lo studio legale Leone-Fell & C. da anni è studenti e professionisti che conseguono un titolo all’estero o nell’UE ed intendono farlo valere in Italia per continuare gli studi, per spenderlo nei concorsi pubblici o per svolgere un’attività professionale.
La tutela dei diritti significa, per noi, avere ben presente da quale parte della “barricata” è necessario stare. Noi stiamo dalla parte di chi ha subito un torto, un’ingiustizia…di chi insegue i silenzi di una burocrazia sorda e inadeguata, di chi si vede negare una propria prerogativa a causa di una procedura, o di un concorso, profondamente viziato… di chi non può coronare il proprio sogno a causa di un diritto che resta lettera morta.
Innovazione, Etica e Tutela dei Diritti sono diventati per noi un “mantra” quotidiano ed è grazie a ciò che il nostro gruppo di lavoro, in poco tempo, è diventato uno dei massimi protagonisti nel panorama del diritto amministrativo italiano.
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Studio Legale Leone-Fell & C. società tra avvocati s.r.l
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