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MOBILITA’ 2017/2018 – Ricorso per il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie dal personale Docente

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MOBILITA’ 2017/2018 – Ricorso per il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie dal personale Docente  

Con l’Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221, il MIUR ha dato ufficialmente avvio alla mobilità 2017/2018, determinando le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto definitivamente giorno 11/04/2017.

Tale illegittimità era stata perpetrata già lo scorso anno, e a seguito dei nostri ricorsi, molti docenti hanno ottenuto il riconoscimento del punteggio ai fini giuridici ed economici prestato nelle scuole paritarie in sede giudiziaria.

Malgrado i numerosi giudizi in cui il MIUR è risultato soccombente, anche questa mobilità continua ad ignorare i docenti che hanno prestato servizio nelle scuole non statali prima di essere assunti in ruolo.

Ed infatti, ai fini della valutazione del punteggio in sede di mobilità, si prevede che il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie non sia riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera.

Tale disposizione opera un’evidente disparità di trattamento, avvantaggiando ingiustamente i Docenti che hanno prestato servizio nelle scuole statali a scapito di coloro che hanno svolto analogo servizio presso le scuole “paritarie”.

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  • Personale Docente che ha prestato servizio nelle scuole paritarie (con anzianità di servizio di almeno 180 giorni per ciascun anno nelle scuole paritarie con decorrenza dall’anno scolastico 2000/2001).

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  • NORMATIVA

Con la Legge 62/2000 viene introdotta nel nostro ordinamento “la parità tra scuola pubblica e scuola privata”.

Il sistema nazionale di istruzione viene riconosciuto come costituito dalle scuole statali e da quelle private, oltre dagli enti locali. Questo sistema si propone di ampliare l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.

Pertanto, al superiore fine del riconoscimento della “parità”, la L. 62/2000 impone agli istituti scolastici il possesso di requisiti strutturali, organizzativi, contenutistici e di qualificazione del personale identici rispetto alle scuole statali (cfr. art. 1, c. 3 e ss. L. 62/2000).

Requisiti il cui possesso deve, ovviamente, essere mantenuto anche dopo il riconoscimento della parità, in considerazione dei controlli a cui gli stessi istituti sono sottoposti ad opera degli Uffici Scolastici Regionali.

A tal proposito la Corte Costituzionale ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine “di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall’art. 33, quarto comma, Cost.” (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242).

E dunque, se le scuole paritarie sono per legge tenute ad erogare un servizio di identica consistenza rispetto a quelle statali, allora non si comprende per quale ragione l’esperienza professionale maturata all’interno di esse non debba essere valutata dall’Amministrazione allo stesso modo.

Ed ancora, il successivo D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all’art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell’ambito delle graduatorie permanenti ha previsto che il servizio di insegnamento svolto nelle scuole paritarie è valutato nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

È evidente, dunque, che tale disparità di trattamento violi espressamente il fondamentale “Principio di uguaglianza” garantito dalla nostra Carta Costituzionale, considerato che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste nella natura del servizio, ma riguarda esclusivamente il tipo di istituto in cui è stato reso.

Non ricorre, infatti, alcuna ragione obiettiva che possa giustificare la mancata attribuzione di punteggio al personale Docente delle scuole paritarie, stante l’assenza di qualsiasi riferimento normativo che giustifichi tale disparità di trattamento.

  • GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato, con diverse ordinanze cautelari rese nello scorso mese di marzo, ha accolto gli appelli cautelari presentati dal nostro staff legale in riferimento al riconoscimento, in capo ai docenti, del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie per violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015, del D.M. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.

Ed inoltre, in diverse occasioni, i Tribunali ordinari in funzione di Giudice del Lavoro hanno riconosciuto il diritto dei docenti ricorrenti ad avere riconosciuto tale punteggio per intero sia ai fini economici che giuridici.

Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito dalla predetta normativa regolamentare, continuando così ad arrecare pregiudizio al personale Docente che ha prestato servizio nelle scuole paritarie.

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Ricorso al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro

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  • INDIVIDUALE: 1.500,00 € (OLTRE CONTRIBUTO)

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