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Scuola – Inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento

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Inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento

Inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento in terza fascia, nelle classi di concorso di interesse, utili per il conferimento di incarichi a tempo determinato e indeterminato, per i docenti abilitati con il diploma magistrale entro l’anno scolastico 2001/2002.

In virtù del sopracitato titolo abilitativo, viene riconosciuto ai docenti l’inserimento nelle Graduatorie di Istituto di II Fascia – comprendente i docenti abilitati ma non iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento – consentendogli così di essere assunti a tempo determinato soltanto per supplenze brevi nella scuola statale.

Infatti, viene loro precluso la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato con incarichi di durata annuale (al 30/06 o al 31/08), considerato che, in quest’ultimo caso, gli incarichi vengono conferiti ai docenti inseriti in I Fascia nelle Graduatorie di Istituto, comprendenti i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva, nella I, II, o III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento.

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Tutti i docenti abilitati con il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, che, pur avendo presentato apposita istanza entro il termine dell’8 luglio 2016, non hanno ottenuto il desiderato inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, possono presentare un ricorso per ottenere:

– la dichiarazione di illegittimità del D.M. 235 del 2014, nella misura in cui non consente l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di coloro che risultino in possesso di diploma magistrale conseguito ante A.S. 2001/2002;

– l’inserimento nella III fascia nelle Graduatorie ad Esaurimento.

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Ad esempio il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, costituisce in sé – ed a prescindere dalla frequentazione di qualsiasi ulteriore corso di abilitazione o superamento di concorso – titolo abilitante per le classi di concorso AAAA (Infanzia)-EEEE (Primaria), in forza del combinato disposto dell’art. 53, comma 1, del R.D. del 6 maggio 1923 n. 1054 e dell’art. 197, comma 1 del D.Lgs. del 16 aprile 1994 n. 297.

Ed invero, il comma 1, art. 53, del R.D. n. 1054/1923, prevede che “l’istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari”, mentre il comma 1, art. 197, del D.Lgs. n. 297/1994, stabilisce che “Il titolo conseguito nell’esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell’istituto tecnico e dell’istituto magistrale abilita, rispettivamente, all’esercizio della professione ed all’insegnamento nella scuola elementare”.

A ciò si aggiunga che il comma 1, art. 2, del D.M. del 10 marzo 1997, statuisce che “I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l’a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l’attuale valore legale…”

Ed ancora, l’art. 15, comma 7 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, prevede che “I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.

Quanto sopra è stato, recentemente, ulteriormente confermato dal D.P.R. del 25 Marzo 2014 (GU Serie Generale n.111 del 15-5-2014), che ha ribadito la natura abilitante del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002.

Pertanto, il diploma magistrale costituisce, altresì, titolo di accesso alle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla Legge del 4 giugno 2004 n. 143, poi trasformate in Graduatorie ad Esaurimento (più brevemente GAE), con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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Sul punto è intervenuto l’arresto chiarificatore della Sentenza n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, con il quale il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa ha annullato il D.M. 235/2014, proprio nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del diploma magistrale abilitante, in quanto conseguito entro l’a.s. 2001/2002, di essere inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento di III fascia (comprendente i docenti abilitati ma senza il requisito di 360 giorni di servizio entro il 13/05/1996 – quest’ultimi collocati in I fascia nelle GAE – ovvero, entro il 25/05/1999, collocati, invece, in II fascia nelle GAE).

Con decreti n. 4811, 4812, 4813, 4814 e 4815 emessi il 25/08/2016, il Tar Lazio, Sezione Terza Bis ha accolto in sede cautelare i ricorsi patrocinati dagli avvocati Leone-Fell-Saia, per l’inserimento in GAE dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, sulla scorta dell’ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell’A.P. secondo cui “i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE”.

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  • Ricorso Ordinario promosso dinanzi al Giudice del Lavoro

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  • Ricorso individuale Giudice del lavoro: 1.500,00 €
  • Termine di adesione 15 Novembre 2017

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